Illecito sportivo – violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità - art. 4, comma 2, CGS – vulnus - motivazione del giudice di primo grado – necessità

La decisione del Tribunale di prima istanza deve motivare in cosa si sostanzi il vulnus ai principi di lealtà, correttezza e probità nonché ai principi basilari della sana competizione sportiva, della lealtà e della formazione di un giovane

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 24/CFA/2021-2022/D

Presidente: Torsello

Relatore: Tucciarelli

Riferimenti normativi: art. 4, comma 2, CGS;

Articoli

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

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