Illecito sportivo – violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità - art. 4, comma 2, CGS – vulnus - motivazione del giudice di primo grado – necessità
La decisione del Tribunale di prima istanza deve motivare in cosa si sostanzi il vulnus ai principi di lealtà, correttezza e probità nonché ai principi basilari della sana competizione sportiva, della lealtà e della formazione di un giovane
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 24/CFA/2021-2022/D
Presidente: Torsello
Relatore: Tucciarelli
Riferimenti normativi: art. 4, comma 2, CGS;
Articoli
Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali
- I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
- In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
- L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.