Processo sportivo in genere – giudizio e responsabilità disciplinare – standard probatorio – principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio – esclusione
Secondo la consolidata giurisprudenza del giudice sportivo endo ed esofederale nei procedimenti di giustizia sportiva trova applicazione, ai fini dell’accertamento della responsabilità, il principio secondo cui il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio.
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 24/CFA/2022-2023/B
Presidente: Torsello
Relatore: De Zotti
Riferimenti normativi: art. 57 CGS
Articoli
Art. 57 - Assunzione dei mezzi di prova
1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.
2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.