Corte federale d’appello – art. 100, comma 2, CGS - assistenza del difensore – necessità – memoria difensiva presentata direttamente dal deferito – costituzione in giudizio – inidoneità – richiesta di essere sentito personalmente in udienza – inaccoglibilità
Ai sensi dell'art 100, comma 2, C.G.S., nel procedimento innanzi alla Corte Federale di Appello "salva diversa disposizione dello Statuto, le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore". A ciò consegue: a) che una memoria difensiva depositata direttamente dal deferito non è idonea a determinare la sua valida costituzione in giudizio e della stessa il Collegio non può pertanto tenerne conto; b) non può essere accolta la informale richiesta del deferito di essere sentito nel procedimento.
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 25/CFA/2022-2023/A
Presidente: Torsello
Relatore: Saltelli
Riferimenti normativi: art. 100, comma 2, CGS;
Articoli
Art. 100 - Avvio del procedimento innanzi alla Corte federale di appello
1. Il procedimento innanzi alla Corte federale di appello è instaurato:
a) con reclamo della parte;
b) con reclamo della Procura federale avverso decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti;
c) con reclamo del Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del Settore per l’attività giovanile e scolastica nonché, per le condotte violente ai danni di ufficiali di gara, anche su segnalazione del Presidente dell’AIA.
2. Salva diversa disposizione dello Statuto, le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore.