Società sportiva – dirigenti, collaboratori e tecnici – dirigenti – art. 21, commi 1, 2, 3 e 4 NOIF – collaboratori – art. 22, comma 1 NOIF – tecnici – art. 23, commi 1, 2 e 3 NOIF – art. 19 Regolamento del Settore Tecnico – attività e compiti dei tecnici - formazione e crescita tecnico-culturale dei calciatori - non partecipano alle scelte fondamentali della società - attività strumentale e di gestione - rientra in quella dei collaboratori
Le N.O.I.F., nell'individuare i soggetti attraverso cui le società operano nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C., menzionano i dirigenti, i collaboratori e i tecnici delle società. Quanto ai primi, l'art. 21, al comma 1, stabilisce che "sono qualificati dirigenti gli amministratori e tutti i soci che abbiano comunque e svolgono attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C.", specificando ai successivi commi 2 e 3 le fattispecie di preclusione per gli amministratori ad assumere la qualità di dirigente (consistente rispettivamente nell'essere o essere stati componenti di organismo direttivo di società cui sia stata revocata l'affiliazione a termini dell'art 16, comma 2, ovvero di essere amministratori in carica al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento o di essere stati in carico nel biennio precedente) e puntualizzando al comma 4 che "i dirigenti delle società non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici nè assumere la qualifica di dirigente o collaboratore in altra società associata nella stessa Lega o nella stessa Divisione o che svolga attività esclusivamente nel Settore Giovanile e Scolastico". Sono qualificati collaboratori nella gestione sportiva delle società, ai sensi dell'art. 22, comma 1, "...coloro che, svolgendo per esse attività retribuita o comunque compensata, siano incaricati di funzioni che comportino responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C.". Essi "...non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici, nè assumere la qualifica di collaboratore o di dirigente in altra società associata nella stessa Lega o nella stessa Divisione o che svolgono attività esclusivamente nel Settore Giovanile e Scolastico". Dei tecnici si occupa l'art. 23 stabilendo che “Le società possono avvalersi soltanto dei tecnici iscritti negli albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico” (comma 1) e precisando al comma 2 che essi "...sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel Regolamento del Settore Tecnico e di tutte le altre norme federali" e al comma 3 che "i tecnici tesserati sono soggetti alla disciplina ed agli organi della giustizia sportiva ordinari per le infrazioni inerenti l'attività agonistica, salvo la speciale competenza prevista dal Regolamento del Settore Tecnico". I compiti dei tecnici sono elencati all'art. 19 del Regolamento del Settore Tecnico e consistono nella tutela e valorizzazione del potenziale tecnico - atletico della società per la quale sono tesserati (lett. a); nella cura della formazione tecnica e nelle condizioni fisiche dei calciatori (lett. b); nella promozione tra i calciatori della conoscenza delle norme regolamentari, tecniche e sanitarie (lett. c); nel disciplinare la condotta morale e sportiva dei calciatori e nell'adempiere tutti i compiti tecnici e disciplinari loro affidati dalla società e connessi alla loro posizione nell'ambito delle stesse". Sebbene non possa negarsi la peculiarità e l'importanza della figura del tecnico all'interno della società (sottolineata anche dalla previsione secondo cui le società possono avvalersi soltanto di tecnici iscritti negli albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico), deve nondimeno evidenziarsi che la sua attività e i suoi compiti hanno – appunto - natura eminentemente "tecnica", essendo rivolta, per conto e nell'interesse della società, alla formazione e alla crescita tecnico - culturale dei calciatori della società. Sia pur svolta in piena autonomia, anche in ragione della sua specifica professionalità ed in coerenza con i compiti delineati dall'art. 19 del Regolamento del Settore Tecnico, l'attività del tecnico è in ogni caso esclusivamente finalizzata all'attuazione degli obiettivi e dei progetti della società e della sua dirigenza: il tecnico non partecipa, se non in modo del tutto indirettamente ed in ogni caso giammai in modo decisivo e determinante, alle scelte fondamentali della società, all'attività di programmazione e di fissazione degli obiettivi da raggiungere e mette a disposizione della società le sue capacità professionali ed esperienza per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla società, attraverso la cura, la valorizzazione, la preparazione e la crescita tecnico - culturale degli atleti. Una simile attività, sicuramente peculiare e fondamentale per l'esistenza stessa della società, è pur sempre attività strumentale e di gestione rispetto all'attività di programmazione e fissazione degli obiettivi: la figura del tecnico non può essere ricompresa nella categoria dei dirigenti, non essendo il tecnico un amministratore o socio della società (art. 21 N.O.I.F.) con capacità, compiti e funzioni di programmazione e fissazione di obiettivi da conseguire; al contrario essa può ben rientrare in quella dei collaboratori (art. 22 N.O.I.F.), che svolgono, proprio come tutti i tecnici, attività, retribuita o comunque compensata, per la società e sono incaricati di funzioni che comportano responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività sportiva della F.I.G.C.. Il tecnico, in definitiva, ferma ed impregiudicata la peculiarità della sua figura e delle funzioni affidategli, è un collaboratore particolarmente qualificato, che svolge nell'ambito della società, per conto e nell'interesse della stessa, una specifica attività "tecnica" che concerne la tenuta, la valorizzazione, la formazione e la crescita atletica e culturale dei calciatori della società stessa. Tale ricostruzione sistematica del resto è coerente e conferme con alcuni principi generali dell'organizzazione amministrativa dell'ordinamento statuale. Infatti, mutuando categorie proprie di quest'ultimo, non è irragionevole ritenere che il legislatore, nel delineare una struttura organizzativa snella e funzionale della società, finalizzata al corretto ed ordinato svolgimento della sua attività sportiva, abbia inteso attribuire ai dirigenti compiti e funzioni per così dire di "indirizzo politico", consistenti nella programmazione e nella fissazione degli obiettivi da perseguire nelle singoli stagioni sportive, e ai collaboratori compiti di gestione, attuazione ed esecuzione dei programmi, compiti che sono propri anche della figura del tecnico, per quanto puntualmente specificati nell'art. 19 del Regolamento del Settore Tecnico.
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 25/CFA/2022-2023/B
Presidente: Torsello
Relatore: Saltelli
Riferimenti normativi: art, 21, 23, 23 NOIF; art. 19 Regolamento del Settore Tecnico