Tribunale federale a livello nazionale - sezione tesseramenti - competenza funzionale – è limitata alla legittimità del tesseramento – esclusione della cognizione sulle connesse questioni economiche

Il giudizio circa la legittimità del nuovo tesseramento di un calciatore con la qualifica di professionista, ai sensi dell’art. 113 delle NOIF, attribuito alla competenza funzionale dal Tribunale federale nazionale-Sezione Tesseramenti, lascia impregiudicata ogni questione riguardante le pretese patrimoniali fatte valere dalla società dilettantistica che abbia stipulato in precedenza un accordo economico pluriennale con il calciatore stesso. Le controversie patrimoniali connesse alla legittimità del tesseramento, riguardanti i rapporti tra le società interessate e tra queste e i calciatori, esulano dalla competenza funzionale del Tribunale federale nazionale Sezione Tesseramenti.

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 26/CFA/2021-2022/C

Presidente: Lipari

Relatore: Baliva

Riferimenti normativi: art. 113 NOIF; art. 88 CGS;

Articoli

1. Il Tribunale federale a livello nazionale, Sezione tesseramenti, è giudice di primo grado in ordine alle controversie riguardanti i tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori.
2. La Sezione tesseramenti del Tribunale federale a livello nazionale è composta dal Presidente, da tre Vicepresidenti e da almeno quattro componenti.
3. La Sezione tesseramenti del Tribunale federale a livello nazionale giudica, con la partecipazione di cinque componenti, compreso il Presidente o il Vicepresidente.

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