Calcio a cinque – tesseramento – svincolo - calciatori extracomunitari - accordi economici pluriennali – ammissibilità - tesseramento – valenza annuale
L’art. 94 ter, comma 7, delle N.O.I.F. consente la stipula di accordi pluriennali (per un massimo di tre anni) ma non esclude che in ciascuna stagione le società interessate debbano chiedere il relativo tesseramento del calciatore extra-comunitario interessato. L’art. 94 ter delle NOIF, al comma 2, pone il limite generale della sottoscrizione di accordi economici annuali per i “tesserati” che disputano il Campionato Nazionale di serie D del Dipartimento Interregionale e i Campionati di Serie A, Serie A2 maschili e Serie A Femminile della Divisione Calcio a Cinque. Già l’uso da parte del legislatore del termine “tesserati” attesta che le relative operazioni non sono regolate in questo settore delle N.O.I.F., ma devono ricondursi a quanto in precedenza normato in apposita sede, quale non può che essere quella che la precede, di cui al Titolo, rubricato “Il Tesseramento”, di cui agli artt. 36 e ss. delle stesse N.O.I.F. Il comma 7 dell’art. 94 ter cit., prevede una deroga esplicita al suddetto comma 2, limitando ai calciatori/calciatrici tesserati/e per società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento Interregionale, di Calcio a 5 che disputano Campionati Nazionali, la possibilità di stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive. Pertanto, la regola del comma 7 in questione deve comunque applicarsi ai calciatori “tesserati”, senza che si rinvengano elementi testuali da cui dedurre che tale disposizione vada implicitamente a integrare le disposizioni sul “Tesseramento”, non rinvenendosi, in queste, lacune tali da necessitare di tale operazione interpretativa a mezzo di una lettura “in combinato”, occupandosi le due norme di fattispecie tutt’affatto diverse. Nell’art. 40 quater, rubricato “Il tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche”, è contenuta la normativa generale sull’argomento. Descritta al comma 1, punto 1.1, la documentazione necessaria per i calciatori/calciatrici – come nel caso di specie, di Paese non aderente alla UE, al comma 2 è – sì – posta una deroga, ma solo per la specifica situazione ivi descritta fino alla fine del periodo, secondo la quale “Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies, i calciatori/calciatrici tesserati a norma dei precedenti punti 1.1 e 1.2 possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli”. Pertanto, quando il legislatore ha previsto una deroga alla regola generale di cui al comma precedente, l’ha inserita con previsione esplicita di richiamo all’articolo successivo, ma ciò vale solo per i trasferimenti o gli svincoli. Il legislatore, anzi, si è premurato di specificare che “In ogni caso, vale il limite di tesseramento dei calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, di cui al comma 1, del presente articolo”. Ulteriore deroga – questa sì impattante sul tesseramento – è prevista solo nel comma 3, secondo cui “Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva, per le calciatrici cittadine di Paese aderente alla UE/EEE, la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti dall’art. 94 quinquies”. Anche in questo caso quando il legislatore ha inteso introdurre una deroga sulla durata del tesseramento, lo ha fatto in maniera esplicita, ma in questo caso limitandola alle sole calciatrici di Paese aderente alla UE. La portata generale in materia di tesseramenti e l’assenza di “combinato” con l’art. 94 ter, comma 7, si desume anche da quanto illustrato nel comma 3, secondo il quale “A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2”, con ciò ribadendo, se è usata l’espressione “a partire dalla stagione successiva al primo tesseramento”, che una richiesta (di tesseramento) deve sempre essere fatta a partire dalla seconda stagione. Ne consegue che, logicamente, se il legislatore avesse voluto invece considerare gli accordi economici pluriennali assorbenti la (nuova) richiesta di tesseramento, lo avrebbe esplicitamente previsto. Il successivo art. 40 quinquies – rubricato “Il tesseramento dei calciatori stranieri per le Società della Divisione Nazionale Calcio a Cinque” – descrive al comma 1 le modalità (documentazione) necessarie e aggiunge che il “primo tesseramento” avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, introducendo una deroga specifica, laddove è adoperata l’espressione: “fatto salvo per i calciatori cittadini di Paese aderente alla UE/EEE quanto previsto all’art. 94 ter, punto 7, delle NOIF”, con ciò evidenziando, ancora una volta, che l’art. 94 ter, comma 7, è utilizzabile come deroga alla regola generale solo per i calciatori “comunitari” ma non per gli “extra-comunitari”. Tale conclusione trova, poi, conferma, nel successivo periodo del comma 2, secondo cui: “A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1) e 1.2)”. Se il legislatore ha precisato che a partire dalla stagione successiva al primo tesseramento è necessaria una nuova richiesta con le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2, appare evidente che – tranne la deroga esplicita suddetta - un ulteriore tesseramento è sempre necessario. Per la struttura stessa delle norme esaminate, non è possibile riscontrare l’inconferenza dell’art. 40 quater, comma 2, delle N.O.I.F. sulla fattispecie, anche come mera integrazione dell’art. 40 quinquies, in quanto quest’ultimo, sia pure indirizzato al c.d. “futsal”, non è norma isolata e autonoma ma deve essere letta in coordinamento con la precedente dell’art. 40 quater che detta la norma generale, a cui deroga l’art. 40 quinquies cit. solo per i limiti su riportati, che non arrivano a considerare l’art. 94 ter, comma 7, come idoneo a modificare il limite (annuale) di durata del tesseramento per i calciatori “extra-comunitari” della Divisione Calcio a Cinque, riportando la norma il richiamo al comma 7 cit. per i soli calciatori “comunitari”. Pertanto, il silenzio sul punto controverso dell’art. 40 quinquies cit. sulla durata dei tesseramenti successivi al primo non mostra alcuna carenza da colmare in via interpretativa, bensì è da intendersi come una scelta consapevole del Legislatore Federale, incorrendo altrimenti l’interprete in una attività di produzione del diritto che esorbiterebbe dalle sue competenze.
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 26/CFA/2022-2023/A
Presidente: Lipari
Relatore: Correale
Riferimenti normativi: art. 94 ter NOIF; art. 36 NOIF; artt. 40 quater e 40 quinquies NOIF;