Arbitri e assistenti arbitrali – dismissione - art. 22, comma 3, Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici A.I.A.-N.F.O.T. – impiego dell’arbitro per un numero di gare inferiore a quanto disposto dall’art. 6, comma 1, n.f.o.t. – mancata prova nesso causale – illegittimità provvedimento di dismissione – esclusione

Il mancato rispetto dell’art. 6, comma 1, delle N.F.O.T. – Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici, nella parte in cui prevede l’impiego degli arbitri “di norma” per almeno quindici gare, seppure conseguente ad un provvedimento di sospensione cautelare viziato da incompetenza ed eccesso di potere non comporta ex se il vizio del provvedimento di dismissione dai ruoli della C.A.N., ai sensi dell’art. 22, comma 3, delle N.F.O.T., laddove non sia provato il nesso di causalità tra il minor impiego dell’arbitro e la perdita della chance di essere riconfermato.

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 27/CFA/2021-2022/A

Presidente: Torsello

Relatore: Caso

Riferimenti normativi: art. 6, comma 1, delle N.F.O.T; art. 22, comma 3, delle N.F.O.T;

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