Corte federale d’appello – reclamo – termini – art. 101, comma 2 CGS – decorso del termine - irricevibilità

E’ irricevibile il reclamo proposto oltre il termine decadenziale di sette giorni previsto dall’art. 101, comma 2, del C.G.S. (Corte federale d’appello, Sez, I, n. 90/2020-2021, confermata dal Collegio di garanzia dello sport, Sez. III, n. 98/2021).

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 27/CFA/2022-2023/A

Presidente: Torsello

Relatore: Caso

Riferimenti normativi: art. 101, comma 2, CGS; art. 37 CGS CONI;

Articoli

1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

Salva in pdf