Settore giovanile e scolastico – categoria “pulcini” - regole di condotta FIGC - Carta dei diritti dei bambini e dei doveri degli adulti - carattere eminentemente promozionale, ludico e didattico - doveri da parte dei dirigenti e delle società - riduzione del numero dei giovani calciatori – criterio secondo cui il calcio è uno sport che deve essere garantito a tutti - criteri di merito tecnico-agonistico – non è conforme
Nella categoria “pulcini, al di là delle legittime esigenze organizzative che possono indurre la società a una riduzione dei tesserati, rilevano i criteri con cui sono selezionati i bambini da allontanare. La scelta unilaterale, non suffragata da idonei elementi oggettivi, si traduce in una condotta adottata in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva che impone a tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo di rispettare lo Statuto, il Codice, le Norme organizzative interne FIGC nonché le altre norme federali e osservare i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. Le regole di condotta dettate dalla FIGC per il settore giovanile e scolastico si desumono dai comunicati ufficiali pubblicati per ogni stagione sportiva e dalla “Carta dei diritti dei bambini e dei doveri degli adulti” diramata dalla FIGC, nei quali viene ribadito che l'attività calcistica del Settore Giovanile e Scolastico si ispira alla Carta dell'ONU sui diritti del ragazzo nello sport (Ginevra 1992 – Commissione Tempo libero ONU), relativa all'attività sportiva giovanile. In particolare rileva l'art. 21 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico secondo il quale “l'attività della categoria “Pulcini” ha carattere eminentemente promozionale, ludico e didattico”. Come evidenziato nella decisione n. 102/CFA/2019-2020 “Ai diritti dei ragazzi indicati nelle suddette fonti normative - tra i quali rientra quello di fare sport, divertirsi e giocare anche se non si è un campione - ci sono altrettanti doveri da parte dei dirigenti e delle società che devono conformare la loro condotta al primario obiettivo di garantire a tutti la possibilità di crescere e maturare attraverso lo sport. Deve ritenersi, pertanto, che in presenza di un'esigenza organizzativa che imponga una riduzione del numero dei giovani calciatori, la Società è tenuta a selezionare i suoi tesserati con modalità e criteri conformi al principio secondo il quale, nella suddetta fascia di età, il calcio è uno sport che deve essere garantito a tutti”.
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 28/CFA/2020-2021/A
Presidente: Sica
Relatore: Tuccillo
Riferimenti normativi: art. 4 CGS; Carta dei diritti dei bambini e dei doveri degli adulti della FIGC; art. 21 Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico;
Articoli
Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali
- I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
- In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
- L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.