Corte federale d’appello – rimessione alla Corte costituzionale – rimessione alla CEDU – non è consentito

La Corte Federale non può qualificarsi come “autorità giurisdizionale”, poiché le sue decisioni sono riferite al contesto dell’ordinamento sportivo, ferma restando la loro impugnabilità dinanzi all’Autorità giurisdizionale statale, là dove previsto. E pertanto le questioni di costituzionalità non possono avere accesso nel giudizio sportivo. Allo stesso modo non lo sono le questioni riferite alla violazione delle norme della CEDU, che postulano un giudizio diretto e non di ordine incidentale.

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 28/CFA/2021-2022/B

Presidente: Torsello

Relatore: De Zotti

Riferimenti normativi: art. 101 CGS;

Articoli

1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

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