Processo sportivo in genere - principi generali – principio di sinteticità e informalità – limiti – principio di chiarezza degli atti – mancato rispetto - effetti
Se è vero che, secondo la lettura offerta dal Collegio di garanzia dello sport e dalla Corte federale d’appello agli artt. 2 del CGS del CONI e 44 del CGS FIGC sinteticità e informalità degli atti sono destinati a prevalere, tanto più in combinazione con il potere del giudice di riqualificare i fatti dedotti in giudizio (su tali principi si vedano ex plurimis: Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 89/2019, Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 56/2018, Collegio di garanzia dello sport n. 15/2017, Corte federale d’appello, SS.UU., n. 12/2021-2022; Corte federale d’appello, Sez. IV. n. 20/2021-2022; Corte federale d’appello, Sez. IV, n. 21/2021-2022) ed è parimenti noto che “nessuna norma del CGS pone per il giudizio sportivo il principio formale di c.d. autosufficienza del ricorso” di modo che l’inammissibilità di un gravame sportivo “può predicarsi unicamente in quei casi in cui risulti concretamente impossibile, anche all’esito di una ragionevole relatio ad altri atti del procedimento richiamati nell’atto processuale introduttivo, pervenire a un’adeguata comprensione dei fatti di causa che ne consenta lo scrutinio” (così il Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 87/2017), è però anche vero che simili principi non possono trasformarsi in una clausola in bianco che tutto consente, imponendo al Giudice di andare egli stesso a ricercare quale elemento dimostri effettivamente, e nello specifico, la contestazione mossa in primo grado o il vizio della decisione impugnata in fase di reclamo. Affinché possano dirsi interamente rispettati i principi di informalità, sinteticità e rapidità del processo sportivo, pur nella pienezza del contraddittorio, e anzi a maggior ragione ai fini della pienezza del contraddittorio, deve anche tenersi in massima considerazione il riferimento operato dall’art. 44 CGS alla necessaria chiarezza degli atti delle parti. Là ove per “chiarezza” deve intendersi anche il collegamento di ciascuna singola affermazione operata con atto di indagine che tale affermazione corrobora e con esatta indicazione del documento nel quale reperire la detta affermazione e relativa dimostrazione. Del resto, se è vero che il processo sportivo tiene conto delle “norme generali del processo civile” (art. 2 CGS CONI), è anche vero che a valle del nuovo art. 121 del codice di procedura civile e del conseguente DM 7 agosto 2023 gli atti processuali devono contenere una esposizione distinta e specifica dei fatti e dei motivi in diritto e soprattutto “nella parte in fatto, [deve essere contenuto un] puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto” (in particolare art. 2, comma 1). In mancanza del rispetto delle suddette regole redazionali minime, il giudice, a fronte di una compiuta eccezione difensiva eventualmente dedotta sub art. 44, CGS quale violazione dei principi del giusto processo in termini di effettiva sinteticità e chiarezza dell’atto e dei documenti (o atti di indagine) ai quali rispondere, potrà valutare la sussistenza di una ragione di diretta inammissibilità del reclamo.
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 28/CFA/2023-2024/A
Presidente: Torsello
Relatore: Scordino
Riferimenti normativi: art. 2 CGS CONI; art. 44 CGS
Articoli
Art. 44 - Principi del processo sportivo
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.