Processo sportivo in genere – intervento del terzo – art. 104 CGS - presupposti - situazione giuridicamente protetta - interesse giuridicamente rilevante

Anche nel processo sportivo è configurabile l’intervento in giudizio, sia in primo grado che in appello. Riguardo a quest’ultimo, dispone l’art. 104 del CGS che “Un terzo può intervenire nel giudizio davanti alla Corte di Appello qualora sia titolare di una posizione soggettiva rilevante per l’ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata”. Analoga disposizione è prevista nell’ambito del giudizio di primo grado che, con norma corrispondente al contenuto dell’art. 34 CGS CONI, consente l’intervento in giudizio di un terzo davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale. Resta, dunque, confermato che la concreta predicabilità di un intervento del terzo – sia in primo grado che in sede di reclamo - è da ritenersi subordinata all’allegazione di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale ed alla dimostrazione di un interesse giuridicamente rilevante alla stregua della medesima cornice ordinamentale di riferimento (nel caso di specie è stato ritenuto che l’intervento del terzo fosse generico, tenuto conto che sulla base delle conclusioni dell’atto non era possibile valutare se detto intervento fosse da qualificare come intervento ad adiuvandum o ad opponendum).

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 29/CFA/2021-2022/A

Presidente: De Zotti

Relatore: Palmieri

Riferimenti normativi: art. 104 CGS; art. 34 CGS CONI

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1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti alla Corte federale di appello qualora sia titolare di una posizione soggettiva rilevante per l'ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata.
2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza.
3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.
4. Il terzo può costituirsi in udienza ai soli fini della discussione orale.

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