Processo sportivo in genere – intervento del terzo – art. 104 CGS – procedimento disciplinare – inammissibilità dell’intervento
Il procedimento disciplinare ha, per sua intrinseca natura, una struttura strettamente binaria nella quale si contrappongono due sole posizioni: da un lato, quella dell’organo che esercita l’azione disciplinare; dall’altro, quella del soggetto (o dei soggetti) destinatario della pretesa sanzionatoria, legittimato a difendersi ed a resistere all’azione. Tra queste due parti soltanto si svolge il procedimento disciplinare e si apre una dialettica processuale, nella quale nessun altro soggetto è legittimato ad intervenire, né per sostenere le ragioni dell’una o dell’altra parte, né per far valere un proprio autonomo interesse (interesse che, del resto, proprio perché autonomo risulterebbe necessariamente indipendente dal procedimento disciplinare e dunque estraneo ad esso) (Collegio di Garanzia dello Sport, n. 39 del 2015).
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 29/CFA/2021-2022/C
Presidente: De Zotti
Relatore: Palmieri
Riferimenti normativi: art. 104 CGS;
Articoli
Art. 104 - Intervento del terzo
1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti alla Corte federale di appello qualora sia titolare di una posizione soggettiva rilevante per l'ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata.
2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza.
3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.
4. Il terzo può costituirsi in udienza ai soli fini della discussione orale.