Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – iscrizione nel registro - termine - atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine – conseguenze

Dalla violazione di un termine endoprocedimentale non deriva necessariamente, l’improcedibilità dell’intero procedimento, occorrendo in ogni caso valutare la funzione del singolo termine e in ogni caso, contemperare i diversi interessi in gioco (CFA n. 23/2020-2021). La disposizione dell’art. 119, comma 6, dell’attuale Codice prevede, quale espressa conseguenza della mancata osservanza del termine, l’inutilizzabilità degli atti e non piuttosto l’improcedibilità dell’azione. Pertanto la sanzione derivante dalla mancata osservanza del termine, introdotta dal nuovo Codice, non è necessariamente quella della inammissibilità o improcedibilità del deferimento quanto - ad esempio - quella della inutilizzabilità degli atti di indagine svolti oltre il termine di cui all’art. 119, comma 4, CGS. La previsione di una decadenza dall’azione della Procura in caso di ritardata iscrizione è estranea alle finalità della normativa codicistica. L’azione della Procura - che comunque, più che un termine a difesa della parte risponde ad un preciso obbligo dell’Organo inquirente che deve essere tempestivamente osservato - sarebbe invero in tal modo legata all’osservanza di un termine eccessivamente breve rispetto anche alla possibilità di affermare la rilevanza della notizia dell’illecito, con conseguenze, in caso di mancata osservanza, sulla stessa efficacia dell’azione disciplinare. E ciò, anche a differenza di quanto è possibile rinvenire nell’ordinamento penale – che costituisce pure normativa generale di riferimento - nel cui ambito, l’art. 335 CPP nel disporre l’immediata iscrizione della notitia criminis, tuttavia, non ne fa conseguire alcuna decadenza, la celerità dell’iscrizione essendo assicurata dalla obbligatorietà della previsione. Quanto alla infondatezza della questione di legittimità dell’art. 335 CPP, Corte Cost. Ord. 22 luglio 2005 n. 307, esclude altresì la violazione dell'art. 111 Cost., terzo comma, in quanto la ritardata iscrizione non sarebbe comunque tale da conculcare il diritto della persona accusata di essere, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico. L’interpretazione così accolta non pregiudica, in ogni caso, l’interesse ad un sollecito avvio del procedimento, comunque soggetto ad un termine complessivo di durata delle indagini che, nel caso di specie, non viene in rilievo non essendo stato comunque contestato dalla parte interessata.

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 29/CFA/2021-2022/E

Presidente: De Zotti

Relatore: Palmieri

Riferimenti normativi: art. 119, comma 6, CGS;

Articoli

1. Il Procuratore federale svolge tutte le indagini necessarie all’accertamento di violazioni statutarie e regolamentari delle quali abbia notizia.
2. A tal fine, iscrive nell’apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti, secondo le modalità prescritte dall’art. 53 del Codice CONI, in quanto compatibili. Il registro deve essere tenuto in conformità alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in quanto compatibile.
3. La notizia dell'illecito è iscritta nel registro di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla sua ricezione da parte del Procuratore federale o da quando lo stesso Procuratore la ha acquisita di propria iniziativa.
4. La durata delle indagini non può superare sessanta giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante.
5. Su istanza congruamente motivata del Procuratore federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga del termine di cui al comma 4 per quaranta giorni. In casi eccezionali, la Procura generale dello sport può autorizzare una ulteriore proroga di durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione della autorizzazione.
6. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.
7. In caso di convocazione per audizione della persona sottoposta a indagini, l'atto di convocazione dovrà specificare che la stessa è persona sottoposta ad indagini e che ha il diritto di essere assistita da persona di propria fiducia in sede di audizione.
8. Gli atti eventualmente assunti in violazione della disposizione di cui al comma 7 sono inutilizzabili.

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