Giudizio e responsabilità disciplinare – illecito disciplinare - carattere speciale – effetti sotto il profilo sostanziale e processuale - violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità - Art. 4, comma 2, CGS - caratteri – non tassatività
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 29/CFA/2021-2022/F
Presidente: De Zotti
Relatore: Palmieri
Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, CGS;
Articoli
Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali
- I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
- In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
- L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.