Giudizio e responsabilità disciplinare - art. 4, comma 1, CGS - principi di lealtà, correttezza e probità – non riguarda le sole condotte sportive in campo
I principi di lealtà, correttezza e probità non sono riferibili alle sole condotte sportive in campo. In base all’art. 4, comma 1, del CGS, infatti, tutti i soggetti appartenenti all’ordinamento sportivo «sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva». La Corte federale ha già avuto modo di chiarire che il dovere di tenere una condotta rigorosamente ispirata ai principi della lealtà, della correttezza e della probità, sebbene solitamente riconducibile al canone di lealtà sportiva in senso stretto (c.d. “fair play”), ha assunto una dimensione più ampia, che si estende anche oltre l’ambito della competizione sportiva in sé e per sé considerata e della corretta applicazione delle regole di gioco, traducendosi in una regola di condotta generale che investe qualsiasi attività comunque rilevante per l’ordinamento federale, in ogni rapporto a qualsiasi titolo riferibile all’attività sportiva (CFA, Sezione I, n. 38-2019/2020). In altri termini, la “lealtà sportiva” costituisce una clausola generale che si sostanzia, da un lato, in una regola di comportamento oggettivamente valutabile e, dall’altro, in un parametro di legittimità del comportamento in concreto tenuto da ciascun associato e affiliato all’ordinamento sportivo. (CFA Sezione I, n. 47/2020-2021; CFA, Sezione IV n. 49/2020-2021). Ciò anche in coerenza con la previsione di cui all’art. 2 del CGS che, al pari dell’art. 1-bis del Codice previgente, riferisce l’obbligo di osservanza delle norme del codice – tra cui anche il canone di condotta di cui all’art. 4 - a tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo nel senso di tutti coloro che svolgano attività rilevante per l’ordinamento federale. (CFA, Sezione IV, n. 29/2019-2020; CFA, SS.UU., n.17/2019 del 31.10.2019).
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 29/CFA/2021-2022/G
Presidente: De Zotti
Relatore: Palmieri
Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, CGS;
Articoli
Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali
- I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
- In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
- L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.