Corte federale d’appello – domande e eccezioni – nuovi documenti – ammissibilità – appello - natura giuridica – rimedio cassatorio attenuato

Ai sensi dell’art. 101, comma 3, terzo periodo, del Codice di giustizia sportiva, nel giudizio d’appello “Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.”. Per inquadrare tale disposizione può essere utile richiamare il regime dell’ammissibilità di nuovi documenti in appello nell’ordinamento generale. E’ noto che nel Codice di procedura civile il regime dei nuovi documenti in appello è stato oggetto di numerose modifiche normative. Difatti, mentre il testo originario escludeva la produzione in appello di nuovi mezzi di prova, tale possibilità fu poi prevista con la «novella» del 1950 e poi esclusa dal nuovo 3º comma dell’art. 345. Quest’ultima disposizione – modificata dapprima dalla legge 353/1990 e poi dal decreto-legge n. 83/2012 – dopo aver enunciato l’inammissibilità di nuovi mezzi di prova, ad eccezione del giuramento decisorio, esclude la sola ipotesi che «la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile». Nel Codice di procedura penale, l’art. 603, comma 2, dispone che “Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'articolo 495 comma 1.”. Nel processo amministrativo l’art. 104, comma 2, del relativo Codice prevede, che “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”. L’art. 101 del Codice di giustizia sportiva – in modo molto ampio - ha dunque previsto la piena possibilità di produzione in appello di nuovi documenti, con il solo limite dell’indicazione analitica degli stessi nel reclamo e della comunicazione alla controparte. Si tratta di un regime derogatorio rispetto ai principi dell’ordinamento generale sopra detti, giustificato certamente dalla peculiarità degli interessi implicati nel giudizio sportivo. E in questo senso il Collegio di garanzia dello sport ha ritenuto che «nel processo sportivo (ugualmente che nel processo civile) possono essere ammesse nuove prove, compresi i documenti, laddove utili a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, così da consentire, in sede di legittimità, il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità del percorso motivazionale seguito e sulla esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata (cfr. Cass. civ., sez. I, 20/04/2016, n. 7971). Infatti, vale la pena ricordare che, a mente dell’art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI (cui ogni Federazione deve uniformarsi), i principi che ispirano il processo sportivo sono principi tesi alla piena tutela degli interessati secondo regole di informalità, pur facendo riferimento alle regole del processo civile, in quanto compatibili; ma quest’ultima locuzione non può far perdere di vista che nell’ordinamento sportivo il fine principale da perseguire, al di là dell’aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo, come pensato sin dalla sua fondazione da Pierre De Coubertin e, quindi, è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all’accertamento dei menzionati valori.” (Collegio di garanzia dello sport, sez. I, n. 56/2018). A ben vedere, la disposizione di cui all’art. 101, comma 3, terzo periodo, del Codice di giustizia sportiva attenua il carattere cassatorio o impugnatorio del processo sportivo d’appello (revisio prioris instantiae), accentuandone i profili di novum iudicium. E ciò a conferma che la distinzione tra tali modelli, se è netta sul piano logico, in realtà è suscettibile di assumere caratteristiche diverse a seconda delle differenti scelte di diritto positivo; di talché all’interno del singolo rimedio vi è una commistione di elementi strutturali rinnovatori e cassatori e, pertanto, si parla non tanto di rimedi rinnovatori puri e rimedi cassatori puri, quanto, piuttosto di rimedi rinnovatori attenuati e rimedi cassatori attenuati. Da qui la conseguenza che i giudizi relativi ai reclami proposti contro le decisioni del Tribunale federale si qualificano solo “tendenzialmente” quale revisio prioris instantiae (Corte federale d’appello, SS.UU, n. 55/2019-2020; idem, n. 95/2019-2020).

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 29/CFA/2022-2023/A

Presidente: Torsello

Relatore: Morelli

Riferimenti normativi: art. 101, CGS;

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1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
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3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

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