Codice del processo sportivo – art. 2, comma 2, cgs - ambito di applicazione soggettivo – attività comunque rilevante per l'ordinamento federale

L'obbligo di osservanza delle norme disciplinari riguarda tutti coloro che svolgono qualsiasi attività comunque rilevante per l'ordinamento federale in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva (sull'ampiezza di tali nozioni si vedano Corte federale d’appello, SS.UU., n.13/2019-2020; idem, n.17/2019-2020; sez. IV n.29/2019-2020).

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 29/CFA/2022-2023/B

Presidente: Torsello

Relatore: Morelli

Riferimenti normativi: art. 2, comma 2, CGS;

Articoli

1. Il Codice si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni
altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o
comunque rilevante per l’ordinamento federale.
2. Il Codice si applica, altresì, ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o
indirettamente, il controllo delle società, alle persone comunque addette a servizi delle
società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una
società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale.

Salva in pdf