Società sportiva – società inattiva - vincolo che la lega alla Federazione – non è eliminato - sanzionabilità - sussiste

La mancata attività una società sportiva deve essere interpretata quale temporanea sospensione, più o meno lunga, delle prestazioni sportive; attività che potrebbe essere ripresa in qualsiasi momento da parte dell’affiliata senza eliminare e neppure affievolire il vincolo che la lega alla Federazione sportiva con conseguente assoggettamento all’obbligo di osservanza dei precetti normativi– regolamentari imposti a tutti gli associati. Il quadro degli Statuti vigenti consente di affermare che per non essere soggetti alle norme della Federazione Italiana Gioco Calcio e quindi venir meno la sanzionabilità, occorre che vi sia stato un provvedimento di decadenza e/o revoca della affiliazione da parte del Presidente Federale (art. 16, comma 1, lett. a) NOIF). Tale principio è ulteriormente chiarito dallo Statuto della Lega Nazionale Dilettanti là dove all’ art. 5, comma 2, si dispone “Alla decadenza o revoca dell’affiliazione, oppure alla affiliazione ad altra Lega delle Federazione Italiana Giuoco calcio, consegue la perdita automatica della qualità di associata da parte della società, .... “. Anche la giurisprudenza delle Corti federali conferma che le società inattive sino alla revoca o alla decadenza dell’affiliazione restano soggette alla Giustizia sportiva essendo di conseguenza sanzionabili.

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 2/CFA/2020-2021/A

Presidente: Mazzoni

Relatore: Trombetta

Riferimenti normativi: art. 16, comma 1, lett. a) NOIF; art. 5, comma 2 LND;

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