Processo sportivo in genere – principi generali – giurisdizionalizzazione del procedimento
È pacifico che, come è stato rilevato anche nel Parere n. 1, anno 2016, prot. n. 00124/16, del Collegio di garanzia dello sport, Sezione consultiva, del CONI, il principio ispiratore del sistema di giustizia sportiva, così come recentemente riformato, risulti essere quello della giurisdizionalizzazione del procedimento. L’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva del CONI, infatti, ripreso nei suoi contenuti precettivi dall’art. 44, comma 1, del Codice di giustizia sportiva della FIGC, stabilisce espressamente che “Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”, mentre il comma 6 dello stesso articolo dispone che “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”. Già dalle previsioni dell’art. 2 del Codice di giustizia sportiva del CONI, dunque, è possibile cogliere l’orientamento del legislatore sportivo, a conferma della volontà di attrarre il procedimento alle garanzie sostanziali dell’attività giurisdizionale. Questa affermazione, peraltro, è confermata da una lettura sistematica delle norme contenute nel Codice di giustizia sportiva della FIGC, dalla quale emerge chiaramente l’intento di affermare nel procedimento disciplinare una serie di garanzie processuali, al fine di conciliare la tutela della persona e l’esigenza di un corretto ed efficace raggiungimento dei fini istituzionali dell’ordinamento sportivo, in generale, e della FIGC, in particolare. (Corte federale d’appello, SS.UU, n. 30/2019-2020)
Stagione: 2019-2020
Numero: n. 30/CFA/2019-2020/A
Presidente: Torsello
Relatore: Franchini
Riferimenti normativi: art. 44 CGS; art. 2, comma 2, CGS CONI
Articoli
Art. 44 - Principi del processo sportivo
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.