Corte federale d’appello – Collegio di garanzia dello sport – giudizio di rinvio – ambito di cognizione del Collegio di garanzia dello sport - sindacato di pura legittimità - esame di merito della controversia – esclusione – Corte federale d’appello – ambito di cognizione - obbligo di uniformarsi al decisum del Collegio di garanzia dello sport

L’ambito della cognizione attribuita alle Sezioni Unite in sede di giudizio di rinvio è delimitato in funzione dello sviluppo processuale dell’azione disciplinare avviata dalla Procura Federale e dalla pronuncia intervenute nei successivi gradi di giudizio, le quali hanno progressivamente acclarato i limiti delle responsabilità ascritte ai soggetti deferiti. In tale cornice, pertanto, la valutazione della Corte non comporta un’integrale e generalizzata riconsiderazione del deferimento, ma è puntualmente condizionata dalle risultanze definitivamente accertate, passate in giudicato, nonché dai vincoli determinati dalla decisione di annullamento con cui il Collegio di Garanzia ha disposto il rinvio, orientandone il contenuto. Ai sensi dell’art 54 del Codice della Giustizia Sportiva CONI e dell’art. 12-bis, comma 2, dello Statuto del CONI, il Collegio di Garanzia è organo di giustizia sportiva di ultimo grado. La decisione di appello resa in ambito federale, all’esito del giudizio di impugnazione, può essere censurata innanzi al Collegio di garanzia “esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”. All’organo di giustizia di ultimo grado istituito presso il CONI va quindi riconosciuta una funzione decisoria limitata ad un sindacato di pura legittimità, equiparato a quello della Corte di Cassazione nell’ambito dell’ordinario sistema processuale statale. Si esclude, così, che dinnanzi al Collegio di Garanzia possa svolgersi un rinnovato esame di merito della controversia, esteso ad una diversa ricostruzione delle questioni in fatto poste a fondamento della decisione impugnata. Giova ricordare quanto affermato dal Collegio di garanzia nella decisione n.17/2019: “Il principio di diritto enunciato dal Collegio di Garanzia - così come quello enunciato dalla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 384 CPC - costituisce, in concreto, la regola iuris per la decisione della fattispecie specificamente dedotta in giudizio, cui il giudice di rinvio deve attenersi; quest’ultimo, infatti, potrà decidere la causa secondo il suo convincimento in relazione ai fatti, i quali, però, andranno necessariamente valutati alla luce della regola stabilita dal Collegio di Garanzia. “Il giudice di rinvio, nel rinnovare il giudizio, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati” (Cass. Civ., Sezione III, ord. 4 ottobre 2018, n. 24200; in tal senso anche Cass. Civ., Sezione III, 6 marzo 2012, n. 3458; Cass. Civ., Sezione Lavoro, 14 giugno 2006, n. 13719; Cass. Civ., Sezione I, 26 agosto 2004, n. 17004; Cass. Civ., Sezione III, 16 maggio 2003, n. 7635)”. Anche le decisioni n.83/2019 e n. 76/2018 del Collegio di Garanzia hanno chiarito che “ il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già̀ compresi nell’ambito di tale enunciazione”.

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 30/CFA/2021-2022/A

Presidente: Lipari

Relatore: Morelli

Riferimenti normativi: art. 54 CGS CONI; art. 12-bis Statuto CONI;

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