Processo sportivo in genere – decisione – comunicato ufficiale - mancata o invalida notificazione – effetti
Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, secondo periodo, CGS, “i comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione”. La mancata o invalida notificazione degli stessi potrebbe al più rilevare in ordine alla decorrenza del termine di impugnazione, ma non anche in relazione alla produzione degli effetti della decisione e alla sua conoscibilità.
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 31/CFA/2023-2024/C
Presidente: Torsello
Relatore: La Greca
Riferimenti normativi: art. 4, comma 3, secondo periodo CGS
Articoli
Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali
- I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
- In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
- L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.