Violazioni in materia gestionale e economica - dirigente di società – fallimento – archiviazione di un procedimento – relazione ex art. 33 L.F. del curatore fallimentare – sopravvenienza – ammissibilità della riapertura delle indagini
Non è inammissibile un’azione disciplinare avviata dalla Procura federale pur dopo l’archiviazione di un procedimento già pendente inerenti gli accertamenti connessi con il fallimento di una società allorché, una volta depositata nell’ambito della procedura fallimentare la relazione ex art. 33 L.F. del curatore fallimentare, questa è stata acquisita agli atti anche del procedimento di indagine a fini sportivi, consentendo agli organi a ciò preposti una compiuta ricostruzione del contesto complessivo di riferimento, nonché delle condotte dei diversi soggetti interessati da cui è stato possibile avere contezza delle condotte dei diversi amministratori coinvolti, inquadrate in una dimensione sistematicamente organica e funzionalmente collegata all’evoluzione della vicenda, per valorizzarne i rispettivi apporti rispetto all’esito fallimentare. Quindi legittimamente la Procura federale, tenuto conto delle recenti acquisizioni documentali pervenute dal Tribunale, dispone la riapertura delle indagini, emergendo condotte di possibile rilievo disciplinare richiedenti un approfondimento istruttorio e requirente.
Stagione: 2019-2020
Numero: n. 32/CFA/2019-2020/A
Presidente: Torsello
Relatore: Caputi
Riferimenti normativi: art. 125, comma 5, CGS; art. 1-bis, comma 1, CGS previgente, ora art. 4, comma 1 CGS; art. 21, commi 2 e 3, NOIF
Articoli
Art. 125 - Esercizio della azione disciplinare
1. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione di procedere all’esercizio dell’azione disciplinare, formula l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio.
2. L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato.
3. Il deferimento è comunicato all’incolpato, ai soggetti che abbiano presentato denuncia, all’organo di giustizia competente, al Presidente federale nonché, in caso di deferimento di Società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza.
4. Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Se l’esercizio dell’azione disciplinare consegue alla riapertura delle indagini disposta d’ufficio, nel caso in cui siano emersi nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza e che si ritengono idonei a provare la colpevolezza dell’incolpato, il deferimento deve intervenire entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza di tali fatti o circostanze.
Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali
- I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
- In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
- L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.