Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – termine di conclusione delle indagini – art. 123 CGS – perentorietà – ratio

Secondo le Sezioni Unite (decisione n. 23/2020-2021) la disposizione di cui all'art. 44 del Codice vigente ha generalizzato l'attribuzione della natura perentoria a "tutti i termini stabilità dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal codice stesso", affermazione questa in linea con quella già contenuta all'articolo 38, comma 6, del codice previgente con l'elemento di novità che risiede nella specificazione secondo cui i termini devono intendersi perentori "salvo che non sia diversamente indicato"; specificazione questa - che ribalta il rapporto della regola di cui all'articolo 152, secondo comma, cpc, - tesa a sensibilizzare tutti gli attori del processo sportivo nella direzione della celerità del giudizio, per raggiungere l'obiettivo della effettività della tutela; che i termini a difesa sono, di norma, a consumazione immediata dell'interesse presidiato, a differenza di quanto accade per i termini propriamente endoprocessuali; che la ratio sottesa alla previsione in esame, volta a garantire l'efficacia della tutela, si impone all'interprete di indagare caso per caso se consideri il termine come perentorio o meno. Inoltre questa Corte, in altra decisione delle Sezioni Unite (n. 73/2019-2020), aveva già avuto modo di osservare che "...Nel sistema della giustizia sportiva, l'interessato viene a conoscenza del fatto che la Procura sta svolgendo indagini sul suo conto attraverso la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, ma non sa se tali indagini (peraltro sottoposte anch'esse ad un termine di durata ai sensi dell'art. 119 comma 4 CGS) si sfoceranno in un atto di archiviazione, oppure in un atto di esercizio dell'azione disciplinare che è rappresentato appunto dall'atto di deferimento a giudizio. In tale contesto l'art. 125, comma 2 prevede che l'atto di deferimento debba intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1, (ovvero al massimo quindici giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini). L'inosservanza di tale termine determina l'improcedibilità dell'azione disciplinare ai sensi dell'art. 44, comma 6, CGS secondo il quale "tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori ...". A questo proposito è stato posto in evidenza, nella stessa decisione appena riportata, che "... occorre ricercare l'intenzione del legislatore attraverso la ratio della disposizione in modo da attribuirle un significato che sia coerente con il suo scopo (art. 12, comma 1 preleggi). Tale ricerca non può prescindere da una analisi di tipo sistematico perché la norma decadenziale in esame è espressione di un principio generale del diritto punitivo (al quale appartiene il sotto-sistema del diritto disciplinare della giustizia sportiva) secondo il quale l'esercizio dell'azione di responsabilità deve essere sottoposto ad un limite temporale onde evitare che il soggetto che la subisce sia chiamato a rispondere della sua condotta e ad esercitare il suo diritto di difesa dopo un eccessivo lasso di tempo. Per quanto concerne la responsabilità amministrativa, tale principio è sancito dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale gli estremi della violazione debbono essere "notificati" agli interessati entro un termine di decadenza (quindi certamente portati a conoscenza dell'incolpato). Ed è in applicazione di tale principio che il CGS prevede dapprima un termine di conclusione delle indagini e poi un termine di esercizio dell'azione disciplinare i quali perseguono la medesima finalità: evitare che l'indagato resti troppo a lungo in attesa di conoscere la sua sorte...". Pertanto, il termine previsto dal combinato disposto degli artt. 123 e 125 CGS deve considerarsi perentorio, in quanto la sua ratio è quella di garantire l'esercizio del diritto di difesa dell'indagato, di evitare che lo stesso resti assoggettato per un tempo indefinito alle indagini e di consentire la definizione degli addebiti in tempi contenuti. E ciò secondo principi già espressi dal Collegio di garanzia dello sport (parere n. 7/2018; Sezione IV, n. 23/2017; Sezione IV, n. 17/2016). In questo senso l'impostazione del codice attuale - sul punto - appare diversa dalla disciplina contenuta nel codice previgente nell'art. l'art. 32-ter, comma 4, in relazione alla quale era stata ritenuta la non perentorietà del termine (TUF, SS.UU., n. 65/2016-2017; TUF, SS.UU., n. 92/2016-2017; TUF, SS.UU., n.102/2016-2017, TUF, Sezione IV, n.140/2016-2017 e, da ultimo, TUF, Sezione I, n.30/2020-2021). In questo senso l'impostazione del codice attuale - sul punto - appare diversa dalla disciplina contenuta nel codice previgente nell'art. l'art. 32-ter, comma 4, in relazione alla quale era stata ritenuta la non perentorietà del termine (TUF, SS.UU., n. 65/2016-2017; TUF, SS.UU., n. 92/2016-2017; TUF, SS.UU., n.102/2016-2017, TUF, Sezione IV, n.140/2016-2017 e, da ultimo, TUF, Sezione I, n.30/2020-2021). In questo senso l'impostazione del codice attuale - sul punto - appare diversa dalla disciplina contenuta nel codice previgente nell'art. l'art. 32-ter, comma 4, in relazione alla quale era stata ritenuta la non perentorietà del termine (TUF, SS.UU., n. 65/2016-2017; TUF, SS.UU., n. 92/2016-2017; TUF, SS.UU., n.102/2016-2017, TUF, Sezione IV, n.140/2016-2017 e, da ultimo, TUF, Sezione I, n.30/2020-2021).

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 32/CFA/2020-2021/A

Presidente: Torsello

Relatore: Greco

Riferimenti normativi: art. 44, comma 6, CGS; art. 38, comma 6, CGS previgente; art. 54 CGS; art. 93, comma 1, CGS;

Articoli

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5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

1. Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 110, tutte le controversie sono decise dagli organi di giustizia sportiva entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell’eventuale reclamo di secondo grado.
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1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il Presidente del Tribunale federale a livello territoriale, accertata l’avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura federale dell'atto di deferimento, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, e dispone la notificazione dell’avviso di fissazione alle parti con l’avvertimento che gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale fino a tre giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine le parti possono presentare memorie, istanze, documenti e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa.
2. Tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello territoriale, deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine per giusti motivi. L'abbreviazione può essere disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio del diritto di difesa.

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