Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – notizia dell’illecito – documento anonimo – non utilizzabilità del documento – può costituire stimolo investigativo

E’ legittima l’attività d’investigazione dell’organo inquirente finalizzata a verificare se dall’anonimo e/o dalla segnalazione di cui non sia stato identificato compiutamente l’autore possono, in concreto, ricavarsi gli estremi utili per l’individuazione di “propria iniziativa” di una notizia di illecito sportivo ed è legittima e, anzi, doverosa, una attività “pre-procedimentale” della Procura federale che può consistere anche in meri accertamenti documentali o riscontri fattuali, tali da consentire una acquisizione di iniziativa di una compiuta notitia criminis, della quale dare contezza al momento della iscrizione nel registro. (CFA, SS.UU., n. 160/2019-2020; CFA, SS.UU., n. 2/2023-2024).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 32/CFA/2023-2024/C

Presidente: Torsello

Relatore: Della Rocca

Riferimenti normativi: art. 118, comma 2, CGS

Articoli

1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione.
2. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante.
3. L’azione disciplinare è esercitata di ufficio ed il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo sia diversamente stabilito.
4. È competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura federale il Tribunale federale di appartenenza dell’incolpato al momento della violazione.
5. Nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse, la competenza del Tribunale federale nazionale prevale sulla competenza del Tribunale federale territoriale. Nel caso di più incolpati appartenenti a Comitati diversi, è competente il Tribunale federale territoriale del luogo ove è stato commesso l'illecito.

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