Processo sportivo in genere – Principi generali - Regola del simultaneus processus – Deroga – Non lede il diritto alla difesa

Il principio del contraddittorio e del diritto alla difesa non è leso dalla deroga ai principi del cd. simultaneus processus, al di là della circostanza che in passato si è dubitato dell'applicabilità di tale principio nella giustizia sportiva (in tal senso v. CGF n. 292/2008-2009).

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 33/CFA/2020-2021/C

Presidente: Torsello

Relatore: Catalano

Riferimenti normativi: art. 44 CGS;

Articoli

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

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