Processo sportivo in genere – principi generali – art. 44 CGS – diritto di difesa e di contraddittorio – vizio – nullità del procedimento

E’ nullo un procedimento iniziato nei confronti di colui che non è stato messo in condizione non solo di partecipare al processo, ma persino di conoscere l’esistenza di un’indagine ai suoi danni. Il vizio iniziale si riverbera sulle fasi successive e comporta la violazione dell’art. 44 CGS (Principi del processo sportivo) in base al cui primo comma “il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.” Ciò è confermato dall’art. 50 CGS (Poteri degli organi di giustizia sportiva) in base al quale “gli organi di giustizia sportiva esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all’art. 44.” Peraltro, già il Parere n. 1, anno 2016, prot. n. 00124/16, del Collegio di garanzia, Sezione consultiva, del CONI, aveva stabilito che il principio ispiratore del sistema di giustizia sportiva risulta essere quello della giurisdizionalizzazione del procedimento. L’art. 2, comma 2, del CGS del CONI, infatti, ripreso nei suoi contenuti precettivi dall’art. 44, comma 1, CGS FIGC, stabilisce espressamente che “Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”, mentre il comma 6 dello stesso articolo dispone che “per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”. Tali norme costituiscono diretta emanazione dei principi costituzionali di rispetto del diritto di difesa (art. 24) e del contraddittorio (art. 111) che si applicano in ogni situazione nella quale siano in discussione diritti della persona, attraverso la possibilità dell’emissione di decisioni che direttamente toccano il diritto del singolo al lavoro e all’onorabilità. Sotto questo aspetto il processo sportivo non ammette eccezioni, sicché se già nella fase di indagine è stato violato il diritto dell’indagato alla costruzione della prova e all’argomentazione difensiva, ne discende che inevitabilmente l’intero procedimento è nullo in radice, con la conseguenza che la decisione impugnata non può che essere annullata. (Nel caso di specie, anche se l’art. 53 CGS non era ancora entrato in vigore, è stato considerato inesistente un procedimento iniziato nei confronti di un calciatore dilettante in presenza di una dichiarazione di un dirigente della società di appartenenza secondo cui nessun provvedimento era mai stato comunicato al calciatore, risultando violati i principi che permeano il processo sportivo e, al contempo, l’art. 123 CGS che disciplina il contraddittorio tra indagato e Procura federale).

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 34/CFA/2019-2020/A

Presidente: Mazzoni

Relatore: Cavallo

Riferimenti normativi: art. 44 CGS; art. 50 CGS; art. 2, comma 2, CGS CONI; art. 2, comma 6, CGS CONI

Articoli

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

1. Gli organi di giustizia sportiva esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all’art. 44.
2. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l’udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all’uopo necessarie.
3. Fermo restando quanto previsto dal Capo V, agli organi di giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e accertamento. Essi possono, altresì, incaricare la Procura federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi di indagine.
4. Gli organi di giustizia sportiva possono richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione. Non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali stessi e le parti interessate.
5. E’ consentito agli organi di giustizia sportiva rimettere in termini una parte se è incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile.

6. Il Presidente degli organi di giustizia sportiva collegiali dirige la riunione e regola la discussione. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente ovvero, in assenza anche di quest'ultimo, dal componente più anziano in carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.
7. Di ogni riunione degli organi di giustizia sportiva deve essere redatto apposito verbale in forma succinta.
8. Nell'aula in cui si svolgono i procedimenti innanzi agli organi di giustizia sportiva possono essere presenti soltanto le parti e coloro che le assistono. Le udienze degli organi di giustizia sportiva possono tenersi anche a distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza o altro equivalente dispositivo tecnologico.

Salva in pdf