Agente e procuratore sportivo – regolamento per i servizi di procuratore sportivo - mandato del calciatore depositato presso altra federazione – deposito presso la federazione di destinazione del calciatore - obbligo

Il contratto di rappresentanza - precedentemente stipulato tra procuratore e calciatore, tesserato presso altra Federazione calcistica europea - è comunque assoggettato al deposito presso la FIGC dal momento in cui l’attività di rappresentanza assuma rilievo per l’ordinamento federale (nella fattispecie l’avvio di concrete trattative con società affiliata alla FIGC). Le norme regolamentari concernenti il sistema dei rapporti tra procuratori e calciatori, anche nel quadro della riconosciuta liberalizzazione dell’attività, si basano infatti sul controllo, a valle, della Federazione sui contratti di rappresentanza stipulati: va dunque ritenuto obbligatorio il deposito di detti contratti, senza eccezione e con modalità uguali per tutti i soggetti che interagiscono con l’ordinamento federale, anche se non tesserati o di nazionalità straniera.

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 34/CFA/2021-2022/B

Presidente: Mazzoni

Relatore: Cavallo

Riferimenti normativi: art. 5 del Regolamento per i servizi di procuratore sportivo 2015

Salva in pdf