Tribunale federale nazionale – competenza – settore tecnico – altri procedimenti non riguardanti il settore tecnico – connessione – è competente il Tribunale federale nazionale – art. 25 Costituzione – giudice naturale – violazione – non sussiste

Ai sensi dell’art. 84 del CGS (così come modificato dal C.U. FIGC n. 24 del 20 luglio 2021) i procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per questioni riguardanti il Settore tecnico, per i quali sussista una connessione oggettiva tra le condotte ascritte agli incolpati e quelle di soggetti non appartenenti al Settore tecnico, sono attribuiti alla competenza del Tribunale federale nazionale al fine di assicurarne una trattazione unitaria e ridurre il rischio di interpretazioni confliggenti o contraddittorie. La connessione tra procedimenti consente – anzi, impone - di procedere all'accertamento dei fatti in un processo unitario. Al criterio della connessione, del resto, fa riferimento l’art. 12 del codice di procedura penale - codice che costituisce il punto di riferimento “naturale” del procedimento sportivo disciplinare – che statuisce la sussistenza della connessione di procedimenti – e pertanto l’idoneità a determinare uno spostamento della competenza - “a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento”. Né può ritenersi che, in tal modo, l’incolpato sia stato sottratto al suo giudice naturale, in violazione dell'art. 25 Cost., comma 1. La stretta connessione esistente fra le diverse posizioni dei soggetti incolpati giustifica l’attrazione di esse, onde realizzare il simultaneus processus, di fronte ad un unico organo giustiziale, senza alcuna violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, essendo la connessione una delle ipotesi che concorrono ex ante, con gli altri criteri, nella determinazione del giudice naturale. E ciò al di là della considerazione per la quale l’art. 79, comma 2, CGS prevede che “Il Tribunale federale è articolato a livello nazionale e a livello territoriale”. Con ciò lasciando intendere che la distinzione tra livello nazionale e territoriale si configura – appunto – quale mera articolazione interna di un unico ufficio giustiziale, laddove la giurisprudenza costituzionale è costante nel ritenere che i criteri di attribuzione interna dei procedimenti non incidono sul principio del giudice naturale. Quanto alla competenza del Tribunale federale nazionale viene in particolare rilievo quanto disposto dall’art. 114 CGS, che, al comma 1, secondo periodo, stabilisce un criterio di prevalenza del Tribunale federale nazionale su quelli territoriali nei giudizi per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica, qualora vi siano più incolpati appartenenti a Comitati diversi. Tale disposizione enuncia il principio generale della prevalenza della competenza del Tribunale federale nazionale sui tribunali territoriali al fine di garantire una trattazione unitaria del processo che eviti possibili contrasti decisionali. Pertanto qualora ricorrano ragioni di connessione oggettiva tra le condotte ascritte, per una (o più) delle quali è stabilita la competenza del Tribunale federale nazionale, tale Tribunale è competente anche per le posizioni connesse.

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 34/CFA/2022-2023/C

Presidente: Torsello

Relatore: Della Rocca

Riferimenti normativi: art. 84 CGS; art. 12 CPP; art. 79, comma 2, CGS; art. 114 CGS

Articoli

1. Il Tribunale federale a livello nazionale, Sezione disciplinare, è giudice di primo grado in ordine:
a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito nazionale nonché ai procedimenti riguardanti tutti i Tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico e alle altre materie contemplate dalle norme federali;*
b) alla impugnazione delle delibere dell'Assemblea federale e del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme della Federazione.
2. La Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale è composta da almeno quindici componenti, compresi il Presidente e tre Vicepresidenti, di cui uno vicario che svolge le funzioni del Presidente in caso di impedimento di quest’ultimo.
3. La Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale giudica con la partecipazione di tre componenti, compreso il Presidente o uno dei Vicepresidenti. In caso di procedimenti riuniti o di particolare complessità essa può giudicare con la partecipazione di cinque componenti. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente ovvero, in assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.
4. Il Presidente della Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale definisce preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l’indicazione dei componenti relatori e l’ordine del giorno.
5. Il Presidente della Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale dispone i casi in cui alla riunione del collegio debbano partecipare in soprannumero due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia societaria ed economico-gestionale.
6. La Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale giudica su questioni in materia tecnico-agonistica avvalendosi, ove necessario, della consulenza tecnica di un rappresentante dell’AIA.

*Lett. a) così modificata dal C.U. FIGC n. 24/A del 20 luglio 2021; si riporta il testo previgente: “a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito nazionale nonché nelle altre materie contemplate dalle norme federali.”

1. Il Tribunale federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale o ai Giudici sportivi territoriali.
2. Il Tribunale federale è articolato a livello nazionale e a livello territoriale.
3. Il Tribunale federale giudica in composizione collegiale.

1. Qualora nel giudizio per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica vi siano più incolpati appartenenti a Comitati diversi, la competenza territoriale è determinata dal luogo ove è stato commesso l'illecito. La competenza del Tribunale federale a livello nazionale prevale su quella dei Tribunali federali a livello territoriale. Per le Divisioni e per i Comitati regionali, nei casi dubbi, la competenza è determinata dalla Corte federale di appello.
2. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il Presidente del Tribunale federale competente, accertata l’avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura federale dell'atto di deferimento, fissa l'udienza di discussione e dispone la notificazione dell’avviso di fissazione alle parti, con l’avvertimento che gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale fino a tre giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine le parti possono presentare memorie, istanze, documenti e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa.
3. Tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Sezione disciplinare del Tribunale federale, deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni liberi, fatta salva la facoltà del Presidente della Sezione disciplinare di abbreviare il termine per giusti motivi. L'abbreviazione può essere disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio del diritto di difesa.
4. Le istanze di ammissione dei testimoni devono indicare, a pena di inammissibilità, i dati di individuazione e di recapito dei medesimi nonché i capitoli di prova. I testimoni sono convocati a cura e spese delle parti che ne fanno istanza. Il Presidente ha facoltà di ridurre le liste testimoniali.
5. Il dibattimento si svolge in contraddittorio tra la Procura federale e le parti, che possono stare in giudizio con il ministero e l’assistenza di un difensore. Al termine del dibattimento il rappresentante della Procura federale formula le proprie richieste. La difesa ed i soggetti deferiti hanno il diritto di intervenire per ultimi.
6. Nei procedimenti riguardanti la materia dell'illecito sportivo e le violazioni in materia gestionale ed economica, la stampa e il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento dei procedimenti in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente nei casi in cui ricorrano atti coperti da segreto istruttorio penale. Del dibattimento va redatto succinto verbale.
7. I terzi portatori di interessi indiretti di cui all'art. 49, comma 2 che non abbiano esercitato la facoltà di ricorso, possono, prima dell'apertura del dibattimento, rivolgere istanza al Tribunale federale per essere ammessi a partecipare al dibattimento. Il Tribunale federale decide sull'istanza subito dopo l'apertura del dibattimento stesso. La reiezione dell'istanza per carenza di interesse non pregiudica la proponibilità dell'appello e la partecipazione al giudizio di secondo grado.
8. Il Tribunale federale è investito dei più ampi poteri di indagine in ordine alla assunzione delle prove ed alla rinnovazione degli atti compiuti nella fase istruttoria, avvalendosi, se necessario, della Procura federale.
9. Se emergono altre responsabilità o fatti nuovi ovvero se risulta che il fatto è diverso, il Tribunale federale rimette senza indugio gli atti alla Procura federale, sospendendo, se necessario, il giudizio in corso.
10. Le decisioni vanno trasmesse appena depositate, in copia integrale, al Presidente federale e alla Procura federale.

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