Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale - esercizio dell’azione disciplinare – atto di deferimento – contenuto

Il diritto di difesa dell’incolpato è pregiudicato laddove questi non abbia il riscontro normativo della contestazione nonché della conseguente sanzione. In un sistema di diritto positivo, in cui la relazione tra incolpazione e norma è assolutamente biunivoca, non può valere un ragionamento modellato sul diverso principio di una sorta di raggiungimento dello scopo, per cui ciò che rileva è che la parte conosca che tipo di contestazione gli si sta muovendo, restando irrilevante il “titolo” formale della incolpazione. In realtà, la conoscenza della norma sostanziale che si assume violata è assolutamente fondamentale per evitare il pregiudizio del diritto di difesa.

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 35/CFA/2019-2020/B

Presidente: Mazzoni

Relatore: Cavallo

Riferimenti normativi: art. 44 CGS; art. 125, comma 4, CGS

Articoli

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

1. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione di procedere all’esercizio dell’azione disciplinare, formula l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio.
2. L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato.
3. Il deferimento è comunicato all’incolpato, ai soggetti che abbiano presentato denuncia, all’organo di giustizia competente, al Presidente federale nonché, in caso di deferimento di Società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza.
4. Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Se l’esercizio dell’azione disciplinare consegue alla riapertura delle indagini disposta d’ufficio, nel caso in cui siano emersi nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza e che si ritengono idonei a provare la colpevolezza dell’incolpato, il deferimento deve intervenire entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza di tali fatti o circostanze.

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