Mezzi di prova - testimonianza – modalità di assunzione – delega alla Procura federale – condizioni
In caso di assunzione di prove testimoniali disposte dal Collegio ex art. 60 CGS, è rispettato il principio del contraddittorio - anche delegando l’assunzione stessa alla Procura, purché in persona diversa da quanti hanno in altre fasi partecipato al procedimento – se si consente ai difensori delle parti di presenziare all’audizione e di formulare domande, con la produzione in atti del materiale probatorio da parte dell’Autorità delegata in modo da consentire alle parti di controdedurre entro il termine previsto dall’articolo 103, comma 1, CGS (corrispondente al termine previsto dall’art. 93, comma 1, CGS, per il giudizio avanti al Tribunale federale).
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 35/CFA/2021-2022/A
Presidente: Mezzacapo
Relatore: La Greca
Riferimenti normativi: art. 60 CGS;
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Art. 60 - Testimonianza
1. La testimonianza di uno dei soggetti di cui all'art. 2, può essere disposta dagli organi di giustizia sportiva su richiesta di una delle parti o d’ufficio quando, dal materiale acquisito, emerga la necessità di provvedere in tal senso.
2. Le parti possono richiedere l’ammissione di prove testimoniali, indicando, a pena di inammissibilità, i dati di individuazione e di recapito dei medesimi nonché i capitoli di prova. I testimoni sono convocati a cura e a spese delle parti che ne fanno istanza, previa ammissione degli stessi da parte dell’organo di giustizia.
3. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
4. L'organo giudicante decide sull’esame dei testimoni proposti dalle parti.
5. La testimonianza ha luogo in udienza.
6. Lo svolgimento della testimonianza è regolato dall'organo giudicante. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dall'organo giudicante; le parti potranno rivolgere all'organo giudicante istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all’accertamento del fatto controverso. L'organo giudicante, alla fine della testimonianza, chiede alle parti se vi siano ulteriori domande proponendole, ove lo ritenga utile ai fini del decidere, al testimone.