Processo sportivo in genere – computo dei termini – art. 103, comma 1, secondo periodo CGS - termini a ritroso – sabato giorno festivo - rinvio al CPC

In applicazione dei princìpi e delle norme generali del processo civile, in virtù del rinvio esterno risultante dal combinato disposto dell’art. 3, comma 2, del CGS, e dell’art. 2, comma 6, del CGS CONI, anche nel processo sportivo trova applicazione l’articolo 155, quinto comma, cpc, tale per cui, ai fini del computo dei termini, il sabato è considerato festivo; per l’effetto, rispetto al termine a ritroso previsto dall’art. 103, comma 1, CGS, e scadente il sabato (da calcolarsi in giorni non liberi), è tardiva la memoria che sia stata depositata da una delle parti (nello specifico, la Procura) il sabato stesso anziché il venerdì precedente (decisione conforme a CFA Sezioni Unite nn. 23/2020-2021 e 72/2020-2021).

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 35/CFA/2021-2022/B

Presidente: Mezzacapo

Relatore: La Greca

Riferimenti normativi: art. 103, comma 1, secondo periodo CGS;

Articoli

1. Entro dieci giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte federale di appello, accertata l'avvenuta notificazione del reclamo alle parti, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dal deposito del reclamo stesso. Il Presidente dispone la notificazione dell’avviso di fissazione alle parti, con l’avvertimento che gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria della Sezione fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza e che, entro tale termine, il reclamante, i soggetti nei cui confronti il reclamo è proposto o comunque interessati, possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
2. Tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Corte Federale di appello deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine per giusti motivi, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
3. Tutti i reclami proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

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