Condotta violenta dei calciatori - art. 38 CGS – anche nei confronti di altre persone – anche in occasione di una gara – è sanzionata
L’art. 38 GCS si riferisce alle condotte violente dei calciatori nei confronti di altri calciatori “o [nei confronti di] altre persone presenti […] in occasione o durante la gara”. Quindi la violenza resta soggetta a sanzione anche ove commessa nei confronti di “altre persone” e anche ove commessa “in occasione” di una gara e non necessariamente durante il relativo svolgimento.
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 35/CFA/2022-2023/A
Presidente: Barbieri
Relatore: Scordino
Riferimenti normativi: art. 38 CGS
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Art. 38 - Condotta violenta dei calciatori
1. Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.