Processo sportivo in genere – giudizio e responsabilità disciplinare – standard probatorio – principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio – esclusione

Il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare a un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio – così come invece è previsto nel processo penale – «nel senso che è necessario e sufficiente acquisire – sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti – una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito» (ex multis CFA, Sez. I , n. 49/CFA/2022-2023 e CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021, § 3).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 35/CFA/2023-2024/A

Presidente: Torsello

Relatore: Coppari

Riferimenti normativi: art. 57 CGS

Articoli

1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.
2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.

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