Giudizio e responsabilità disciplinare – responsabilità oggettiva – occorre un nesso di causalità materiale - scriminante o attenuante della responsabilità della società - potere di valutazione ex art. 7 CGS - criteri di logicità ed equità

La ratio della responsabilità oggettiva nell’ordinamento sportivo è diretta, da un lato, a presidiare la regolarità delle gare e, dall’altro, consente di sanzionare anche le società sul presupposto che negli sport di squadra, ove i valori delle singole compagini sono espressi in termini di punti e classifiche, la sanzione inflitta al solo dirigente o tesserato si rivelerebbe scarsamente efficace. In tale quadro, la responsabilità oggettiva della società consegue automaticamente a quella personale dell’autore materiale del fatto, laddove, tuttavia, vi sia alla base almeno un nesso di causalità materiale. La norma va letta in combinato disposto con il successivo art. 7 (“Scriminante o attenuante della responsabilità della società”), che assegna al Giudice un importante compito: quello di valutare “l’adozione, l’idoneità, l’efficacia e l’oggettivo funzionamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo”, al fine di attenuare o eliminare la responsabilità della società. Fermo il carattere assiologico della responsabilità oggettiva, l’interpretazione letterale del combinato disposto delle due norme non può che avere come significato quello di imporre al Giudice la valutazione del fatto posto al suo giudizio all’insegna di criteri di logicità ed equità, tali da evitare risultati abnormi e non conformi a giustizia. Poiché la responsabilità in argomento richiama la struttura originaria dell’art. 41 CP, si rende necessario tener saldo il principio cardine di cui all’art. 27 della Costituzione, alla luce del quale può apparire una forzatura giuridica discendere la responsabilità oggettiva della società sic et simpliciter da quella personale del tesserato in assenza del nesso fra tesserato, fatto e società. E’ in tali casi che si rende necessario esercitare il potere di valutazione ex art. 7 CGS, affinché la decisione rispecchi i canoni di giustizia, consentendo, fra gli altri, di dar peso al collegamento causale, alla prevedibilità o meno dell’evento da parte delle compagini calcistiche mediante la predisposizione di misure idonee a prevenire l’illecito o quantomeno ridurne le conseguenze. Laddove manchi del tutto il nesso di causalità materiale, la società non potrà adottare alcun criterio di prevedibilità necessario al fine di predisporre rimedi e dunque non potrà essere chiamata alla responsabilità di cui all’art.6 CGS.

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 36/CFA/2021-2022/A

Presidente: Mazzoni

Relatore: Trentini

Riferimenti normativi: Riferimenti normativi: art. 6 CGS; art. 7 CGS;

Articoli

  1. La società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali.
  2. La società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2.
  3. Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime.
  4. La società risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta dell'intervento della Forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.
  5. La società si presume responsabile degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio da persone che non rientrano tra i soggetti di cui all'art. 2 e che non hanno alcun rapporto con la società. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito.

  1. Al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto.

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