Tesseramento – calciatore extracomunitario – C.U. FIGC n. 268/A, lett. e) – differenza di trattamento – promozione dello sport e sviluppo e formazione dei vivai delle società sportive

La lett. e) del Comunicato Ufficiale Figc n. 268/A del 10 giugno 2021 non risulta in contrasto con il diritto europeo, in quanto lo stesso art. 3, comma 4 d.lgs. n. 215 del 2003 in attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica stabilisce che, in ogni caso, non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari. Nel caso di specie, la disposizione federale costituisce l’espressione di una complessiva scelta di politica sportiva, che non incide sullo status del calciatore professionista, ma individua i presupposti per il suo tesseramento nelle società iscritte in determinate categorie. La norma risulta pienamente coerente con le esigenze sottese alla promozione dello sport e allo sviluppo e alla formazione dei vivai delle società sportive. La scelta appare svolta in modo ragionevole e logico con il comunicato in esame, in quanto la differente regolamentazione dei giocatori di serie A e di lega Pro è espressione della legittima finalità di dare maggior rilievo al massimo campionato italiano, non mettendo limiti o riducendo i limiti all’ingresso dei calciatori di massima qualità. La regola appare coerente con l’esigenza di e funzionalmente diretta a tutelare i vivai giovanili, poiché limitare l’accesso degli stranieri al campionato di serie C significa favorire l’accesso a questo campionato di atleti provenienti dai vivai e favorirne la crescita professionale.

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 37/2021-2022/B

Presidente: Lipari

Relatore: Tuccillo

Riferimenti normativi: C.U. FIGC n. 268/A, lett. e);

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