Giudizio e responsabilità disciplinare - termini per la pronuncia della decisione di primo grado - estinzione del giudizio – art. 110 CGS – ragioni dell’inosservanza del termine - irrilevanza

Nessuna discrezionalità è consentita agli organi di giustizia sportiva nel valutare le ragioni che possano aver determinato il mancato rispetto del termine previsto dal comma 1 dell’art. 110 Codice di giustizia sportiva – pacificamente perentorio (Corte federale d’appello Sezioni Unite n. 23/2020-2021) – laddove esse esulino dai casi di sospensione dei termini tassativamente previsti dall’art. 38, comma 5, del Codice di giustizia sportiva CONI.

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 37/CFA/2020-2021/C

Presidente: Torsello

Relatore: Leozappa

Riferimenti normativi: art. 110, comma 1, CGS; art. 38, comma 5, CGS CONI;

Articoli

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare, ridotto a sessanta giorni nel caso in cui, a seguito di richiesta avanzata contestualmente all’atto di deferimento, sia stata concessa dal Tribunale la proroga della sospensione cautelare ai sensi degli artt. 120 e 121.
2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.
3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito di reclamo all’organo giudicante di secondo grado o al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell’eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento all'organo giudicante che deve pronunciarsi nel giudizio di rinvio.
4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio, se l'incolpato non si oppone.
5. Il decorso dei termini di estinzione è sospeso nelle ipotesi previste dal Codice CONI, fatta salva la facoltà dell'organo giudicante di disporre la prosecuzione del procedimento disciplinare.
6. Con l'estinzione del giudizio disciplinare si estingue l'azione disciplinare e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.
7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, il Procuratore generale dello sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnare la dichiarazione di estinzione al Collegio di garanzia dello sport.

Salva in pdf