Emergenza Covid 2019 – responsabilità del Presidente della società - accesso nei luoghi di lavoro – normativa – omessa definizione dell’assetto organizzativo – singola violazione – distinzione
Non tutte le questioni legate alla normativa in tema di accesso nei luoghi di lavoro sono di competenza del Presidente legale rappresentante, per lo meno con riferimento alle ipotesi in cui non vengano in rilievo scelte strategiche o di definizione dell’assetto organizzativo corrispondente. È doveroso rimarcare la differenza tra l’avere omesso di adottare il dovuto assetto organizzativo e la singola violazione accertata. Anzi proprio l’accertamento di singoli e puntuali episodi di violazione delle disposizioni organizzative testimoniano quanto meno l’esistenza di un apparato a tal fine predisposto dall’organo competente. Proiettando tale considerazione in tema di obblighi di adozione di presidi volti a prevenire taluni rischi che possono derivare dallo svolgimento dell’attività tipica dell’organizzazione, può prospettarsi una lacuna organizzativa già a monte, imputabile all’organo amministrativo in tal senso onerato, solo nelle eventualità di assenza dei presidi dovuti, ovvero di radicale inadeguatezza degli stessi per genericità, mancata corrispondenza con le esigenze dettate da una analisi di rischio concreta e attuale, applicazione solo apparente e formale delle prescrizioni regolatorie; ovvero ancora nei casi di disapplicazione reiterata e sistematica dei presidi adottati, per ciò stesso resi evidenti nella loro inadeguatezza per effetto di una capacità di aggiramento che si riveli seriale o indeterminata. Ma ove mai le violazioni, per quanto numerose, siano colte come inadempimento puntuale o come espressione di manipolazione fraudolenta specifica, ferme le conseguenze per gli autori materiali dei singoli fatti, le eventuali responsabilità per omessa adozione dei presidi e delle cautele occorrenti non possono essere automaticamente ricondotte al vertice della struttura. Potranno, semmai, valutarsi le condotte dei singoli incaricati nell’assetto organizzativo in funzione di espressa delega ovvero del ruolo specifico in ragione della competenza tecnico specialistica, cui corrisponde una tipica funzione riconosciuta dall’ordinamento di riferimento. Così per quanto attiene alle figure delle quali l’ordinamento sportivo prescrive la presenza nell’assetto organizzativo del medico sportivo e del responsabile sanitario, ai quali evidentemente competono le incombenze in materia sanitaria anche senza autonoma delega dal vertice societario, proprio in funzione della specifica funzione che, una volta istituita nell’assetto organizzativo e dotata dei poteri funzionali a garantire il ruolo suddetto, siano chiamati ad assolvere.
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 37/CFA/2022-2023/C
Presidente: Torsello
Relatore: Caputi