Emergenza Covid 2019 – accertamenti sanitari - mancata sottoposizione – medico sociale – intervenuta nomina e operatività - responsabilità del presidente della società – esclusione - obbligo di adozione delle misure organizzative - concreta attuazione – distinzione
Se è vero che l’art. 44, comma 1, delle NOIF prevede che “Le società̀ devono provvedere a sottoporre i calciatori, gli allenatori, i direttori tecnici ed i preparatori atletici professionisti agli accertamenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalle presenti disposizioni”, da cui parrebbe potersi desumere la responsabilizzazione dell’ente nel suo complesso per il rispetto delle misure a tutela della salute dei tesserati, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, che il Medico sociale “assume la responsabilità̀ della tutela della salute dei professionisti di cui al comma 1, ed assicura l'assolvimento degli adempimenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa federale”. Se si intendesse che ogni volta che la mancata sottoposizione di un tesserato agli screening sanitari prescritti a inizio stagione sia da imputare (anche) al legale rappresentante della società sportiva, per ciò solo e anche quando un responsabile sanitario e un medico sportivo siano stati regolarmente nominati e messi in condizioni di operare, si rischierebbe di introdurre una responsabilità di posizione in capo al legale rappresentante solo in virtù della citata qualità e a prescindere da ogni effettiva valutazione sulla concreta esigibilità della condotta alternativa, sulla specifica competenza tecnica eventualmente occorrente (si pensi, a mero titolo di esempio, alla necessità di preventiva adeguata analisi dello stato di salute dell’interessato in quel contesto prima di disporre taluni screening), sulla effettiva capacità di valutare e padroneggiare le singole modalità esecutive occorrenti. Tale valutazione ripiegata su distinti piani di riferimento corrisponde alla stessa configurazione delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione sportiva 2021/2022”, in data 30 marzo 2022. In tale documento si rinviene rappresentata la differenza tra prescrizioni di carattere tecnico-sanitario e le misure a contenuto più schiettamente organizzativo e gestionale, rispettivamente articolate nei paragrafi “1. Requisiti medici e disposizioni igienico-sanitarie”, “2. Requisiti per la configurazione dell’impianto” e “3. Requisiti per la gestione dei processi organizzativi”. Rientrano specificamente nell’ultimo contesto le misure organizzative preordinate a garantire l’accesso agli impianti in condizioni di sicurezza. All’organo con funzioni di gestione, proprio in attuazione dei compiti che alla stessa figura pertengono, si richiede di costituire un Comitato per la revisione della documentazione Covid-19 con la partecipazione necessaria del Delegato Gestione Evento, (ove previsto o persona delegata dall’organizzatore), del RSPP aziendale e del medico competente; al Comitato spetta, tra l’altro, “monitorare le misure igieniche di base (…), controllare le norme igieniche in loco (…), intervenire in caso di violazioni delle norme da parte di un soggetto in loco”. Ancora più plasticamente nelle stesse Indicazioni generali si prevede espressamente che spetta all’organizzatore dell’evento “disciplinare l’accesso all’impianto dei vari target e controllarne il possesso della Certificazione verde Covid-19 richiesta”; spetta invece al Delegato Gestione Evento (o persona delegata dall’organizzatore se non previso) “il controllo sull’adozione delle specifiche misure all’interno dello Stadio, anche con particolare riguardo al rispetto delle misure di mitigazione e prevenzione nelle diverse zone dell’impianto, al fine di assicurare la costante salvaguardia delle persone che prevedono l’eventuale presenza di soggetti appartenenti ai Gruppi 1 e 2”. Con riferimento poi alla fase di allenamento si prescrive come necessario che tutte le persone che prestano attività lavorative durante il soggiorno devono essere in possesso della Certificazione verde Covid-19, cd “Green Pass base”. Ma è distinta – sebbene consequenziale sul piano logico – la previsione di un autonomo obbligo di “verifica delle misure igieniche e di sanificazione dei locali interessati” anche con “arrivo” prima della partecipazione del personale direttamente interessato agli allenamenti “di personale addetto al controllo delle condizioni igieniche e all’implementazione del Protocollo”. Nella concreta articolazione delle disposizioni igienico-sanitarie delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione sportiva 2021/2022”, in data 30 marzo 2022, coerentemente, si ha modo di precisare che “Sarà ad ogni modo cura del Medico Responsabile/Sociale adottare la strategia più consona alle caratteristiche del Gruppo Squadra e alla condizione dei singoli componenti. Al Responsabile Sanitario/Medico Sociale/Medico di Squadra e al Medico Competente (per i soggetti del Gruppo che non sono in possesso di scheda sanitaria FIGC) è in ogni caso affidato il compito di monitorare il Gruppo, sottoponendo ad una costante valutazione clinica e, se necessario, a test di laboratorio”. Emerge una serie di incombenze specifiche – anche in termini di controllo e monitoraggio - costantemente riportate al ruolo particolare del Responsabile sanitario o del Medico sociale, in ragione del rispettivo ruolo nella organizzazione complessiva. Pertanto, il complesso delle prescrizioni e misure concrete dettate non contraddice la ovvia distinzione tra obbligo di adozione delle fondamentali misure organizzative, da un lato, e concreta attuazione con riferimento a casi specifici, dall’altro. Il primo, certamente proprio dell’organo con funzioni di gestione; l’altro, invece, che non può non competere ai diversi soggetti incaricati in concreto delle attività esecutive e tecniche, ivi incluse quelle con finalità di verifica. Dall’organo di amministrazione e gestione deve potersi pretendere l’adozione dell’assetto organizzativo prescritto, improntato ad assicurare l’esecuzione dei protocolli e dei comportamenti specifici richiesti in maniera puntuale, integrale, non apparente; ma è dagli altri soggetti della filiera che dovrà pretendersi il corretto funzionamento anche attraverso l’esecuzione delle condotte puntuali e la verifica dell’esatto adempimento di quanto prescritto ai singoli. Con riferimento alla mera partecipazione agli eventi agonistici, ai sensi del C.U. n. 42/A del 30.7.2021, è prescritto espressamente che “tutti i tesserati appartenenti alle società professionistiche e alle società di Serie A Femminile, ai fini della partecipazione agli eventi e alle competizioni di livello agonistico, devono essere muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’art. 9, comma 2, del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e come modificato dal Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105”. Ma l’eventuale violazione di tale previsione comporta la responsabilità dello stesso tesserato, a seconda della gravità, con le sanzioni di cui all’art. 9, comma 1, lett. e), f), g) ed h) del C.G.S., nonché delle società i cui tesserati si sono resi responsabili delle predette violazioni ovvero che abbiano posto in essere l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, delle certificazioni verdi Covid-19, a seconda della gravità, con una o più delle sanzioni di cui all’art. 8, comma 1), b), c), g), h), i), l), m) ed n) del C.G.S., nonché́ di quelle previste dall’art. 10 comma 1 C.G.S.
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 37/CFA/2022-2023/D
Presidente: Torsello
Relatore: Caputi
Riferimenti normativi: Riferimenti normativi: art. 44, comma 1, NOIF; Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione sportiva 2021/2022;