Fatti violenti dei sostenitori – art. 26, comma 1, CGS – nozione - ratio - assicurare il regolare e leale svolgimento delle competizioni sportive - pericolo per l’incolumità pubblica – mera potenzialità della lesione – sufficienza – ordinamento penale - differenze

Ai sensi del primo comma dell'art. 26 del CGS per  pericolo per la pubblica incolumità deve intendersi quel fatto, anche solo potenzialmente produttivo di rilevante nocumento fisico o psichico, determinatosi in campo o fuori di esso e cagionato da comportamenti non solo violenti ma anche intimidatori o aggressivi, minacciato a coloro che, a qualsiasi titolo, prendono parte ad una competizione agonistica (Corte federale d’appello, Sez. I. n. 49/2022-2023; Corte federale d’appello, Sez. I. n. 50/2022-2023). E’ da escludersi che tale la norma si limiti solo a sanzionare violenze fisiche o impiego di strumenti atti ad offendere, poiché la ratio legis è quella di assicurare il regolare e leale svolgimento delle competizioni sportive in un clima sereno in campo e fuori di esso, considerando sempre che il principio del 'fair play' costituisce l’in sé dell’ordinamento sportivo. Sicché un pericolo prodotto da comportamenti anche meramente intimidatori o aggressivi, minacciato a chi, a qualsiasi titolo, prende parte alla competizione agonistica, anche solo come sostenitore occasionale, può essere considerato “pericolo per la pubblica incolumità” nella peculiare accezione della disciplina sportiva. Quest'ultima diverge invero significativamente, quanto agli obiettivi perseguiti, dall'ordinamento penale, dove, per i reati contro la pubblica incolumità, essi sono invece identificati nella tutela dell'individuo nei primari diritti alla vita ed alla salute, con evidenti conseguenze sulla gravità della pena per essi prevista e sul maggior rigore nell'accertamento dei relativi presupposti delle distinte fattispecie incriminatrici.

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 37/CFA/2023-2024/D

Presidente: Torsello

Relatore: Galli

Riferimenti normativi: art. 26, comma 1, C.G.S

Articoli

1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone.
2. Per i fatti di cui al comma 1, si applica la sanzione dell'ammenda con eventuale diffida nelle seguenti misure: da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie A; da euro 6.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie B; da euro 3.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie C.
3. Se la società è già stata diffidata ovvero in caso di fatti particolarmente gravi, oltre alla sanzione di cui al comma 2, è inflitta una o più sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere d), e), f). Se la società è stata sanzionata più volte, si applica, congiuntamente all'ammenda, la sanzione della squalifica del campo che non può essere inferiore a due giornate.
4. Se la società responsabile non è appartenente alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda nella misura da euro 500,00 ad euro 15.000,00. In caso di fatti particolarmente gravi, può essere inflitta alla società la sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lettera g). Se la società è stata diffidata più volte e si verifichi uno dei fatti previsti dal comma 1, si applica la sanzione della squalifica del campo non inferiore a due giornate.

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