Giudizio e responsabilità disciplinare - art. 4, comma 1, CGS - principi di lealtà, correttezza e probità – uso dei social network

I social network, tra cui Facebook o Instagram, non possono essere considerati come siti privati in quanto non sono accessibili ai soggetti non noti cui il titolare del sito consente l’accesso, ma sono comunque suscettibili di divulgazione dei contenuti anche in altri siti. Ne discende che la collocazione di immagini o testi su di essi implica una possibile diffusione di tali contenuti ad un numero imprecisato e non prevedibile di soggetti e, quindi, vanno considerati, sia pure con alcuni limiti, come siti pubblici (in tal senso, TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, Sezione I, 12.12.2016 n. 562; sul tema anche: Cass. civ., Sezione Lav., 27.4.2018, n. 10280, ove si sottolinea la “potenziale capacità del social di raggiungere un numero indeterminato di persone, posto che il rapporto interpersonale, proprio per il mezzo utilizzato, assume un profilo allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione”). Pertanto viola i principi di lealtà, correttezza e probità colui il quale promuove un sondaggio attraverso il proprio profilo del social Instagram, pubblicizzando lo stesso anche attraverso il proprio profilo Facebook nel quale appariva, come sfondo, il logo della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti, nella posizione di componente del Consiglio direttivo della Divisione, suscettibile di avvalorare la riferibilità delle domande poste alla stessa componente e non alla sua iniziativa privata. Tenuto conto del carattere aperto dei social network, non a caso definiti quali vere e proprie “piazze virtuali”, non si poteva ignorare che il sondaggio avrebbe raccolto opinioni anche di estranei, sollecitando commenti non necessariamente costruttivi o funzionali alla dichiarata iniziativa di miglioramento e di riforma della Divisione.

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 38/CFA/2019-2020/C

Presidente: Torsello

Relatore: Palmieri

Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, CGS

Articoli

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

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