Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – art. 118, comma 2, CGS – denuncia di violazioni disciplinari – limiti soggettivi - insussistenza
Il CGS non delimita l’ambito soggettivo di coloro che possono denunciare un fatto di possibile rilevanza disciplinare, tenendo conto peraltro che l’ordinamento federale pone sinanche un obbligo in tal senso per i soggetti ad esso appartenenti o che svolgono attività comunque rilevanti per l’ordinamento stesso, con l’evidente fine di favorire l’emersione degli illeciti, da ciò discendendone che anche altre persone fisiche o giuridiche sono certamente legittimate a denunciare eventuali violazioni disciplinari.
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 38/CFA/2022-2023/A
Presidente: Lipari
Relatore: Marchese
Riferimenti normativi: art. 118, comma 2, CGS;
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Art. 118 - Azione del Procuratore federale
1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione.
2. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante.
3. L’azione disciplinare è esercitata di ufficio ed il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo sia diversamente stabilito.
4. È competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura federale il Tribunale federale di appartenenza dell’incolpato al momento della violazione.
5. Nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse, la competenza del Tribunale federale nazionale prevale sulla competenza del Tribunale federale territoriale. Nel caso di più incolpati appartenenti a Comitati diversi, è competente il Tribunale federale territoriale del luogo ove è stato commesso l'illecito.