Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – art. 118, comma 2, CGS - notizia dell’illecito – documento anonimo - può costituire stimolo investigativo
Un’interpretazione logico-sistematica sia dell’art. 118, comma 2, dell’attuale CGS, sia del precedente art. 32-ter, comma 3, primo periodo, impedisce di estendere l’area di incidenza del divieto di utilizzabilità dell’anonimo sino a ricomprendervi anche l’uso di esso come semplice ‘stimolo investigativo’. Infatti, entrambe le disposizioni, ricalcando perfettamente quanto previsto in ambito penale dall’art. 330 c.p.p. (secondo cui: ‘Il Pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizie dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti’) contemplano due distinte modalità di acquisizione della notizia di illecito: da un lato, quella della ‘ricezione’, in cui l’organo inquirente si limita a fungere da collettore passivo di informazioni qualificate, come accade nel caso delle denunce provenienti da fonti compiutamente identificate e/o identificabili; dall’altro, quella della ‘apprensione’ d’iniziativa, che invece presuppone un’attività pre-procedimentale di ricerca e ricognizione dell’informazione proveniente da canali non qualificati, volta a verificare la traducibilità della segnalazione anonima in una legittima notitia criminis. Ne discende che se è vero, come affermato dalla Corte di Cassazione, che una «’denuncia anonima’ non può essere posta a fondamento di atti ‘tipici di indagine’, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l’esistenza di indizi di reità» e, quindi, l’esistenza a monte di una notitia criminis qualificata, tuttavia, « gli elementi contenuti nelle ‘denunce anonime’ possono stimolare l’attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall’anonimo possano ricavarsi estremi utili per l’individuazione di una ‘notitia criminis’» (Sez. VI, 22/04/2016, n. 34450)” (così CFA, SS.UU., n. 18/2020-2021; conf., da ultimo, CFA, Sez. I, n. 1/2022-2023. Nell’ordinamento generale, si veda altresì Cass. pen., SS.UU., 29.5.2008, n. 25932, sull’idoneità della denuncia anonima a stimolare l'attività del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine dell'assunzione di dati conoscitivi atti a verificare se dallo scritto di autore ignoto possano ricavarsi indicazioni utili per la enucleazione di una “notitia criminis”, suscettibile di essere approfondita con gli strumenti legali.
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 38/CFA/2022-2023/B
Presidente: Lipari
Relatore: Marchese
Riferimenti normativi: art. 118, comma 2, CGS;
Articoli
Art. 118 - Azione del Procuratore federale
1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione.
2. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante.
3. L’azione disciplinare è esercitata di ufficio ed il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo sia diversamente stabilito.
4. È competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura federale il Tribunale federale di appartenenza dell’incolpato al momento della violazione.
5. Nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse, la competenza del Tribunale federale nazionale prevale sulla competenza del Tribunale federale territoriale. Nel caso di più incolpati appartenenti a Comitati diversi, è competente il Tribunale federale territoriale del luogo ove è stato commesso l'illecito.