Corte federale d’appello – art. 101, comma 3, secondo periodo CGS – divieto dei nova in appello – applicabilità del CPC

Pur nella consapevolezza della natura “mista” del processo sportivo, soprattutto avuto riguardo ai procedimenti sanzionatori, i principi all’uopo codificati dal CONI con il Codice della giustizia sportiva adottato con deliberazione del Consiglio Nazionale del 9.11.2015, n. 1538, approvato con DPCM del 16.12.2015, stabiliscono che “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva” (art. 2, comma 6). Pertanto, il divieto dei nova nelle impugnazioni va riguardato con riferimento alle istanze difensive che possono rivestire il carattere di una “domanda”, cioè di una richiesta rivolta al Giudice affinché si pronunci per affermare la sussistenza di una situazione giuridica soggettiva sostanziale. (Nel caso di specie l’applicazione di un istituto peculiare, per giunta estraneo all’ordinamento sportivo, con il quale si invoca non già un trattamento sanzionatorio più mite, bensì una causa di esclusione della punibilità, è stato considerato una “domanda”, che doveva essere proposta dinanzi al TFN e che, conseguentemente, non ammissibile in sede di reclamo)

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 38/CFA/2022-2023/D

Presidente: Lipari

Relatore: Marchese

Riferimenti normativi: art. 2, comma 6, Codice CONI;

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