Giudizio e responsabilità disciplinare – art. 131-bis CP - esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto – applicabilità nell’ordinamento sportivo – esclusione
Non è possibile la trasposizione tout court all’ordinamento sportivo dell’istituto contemplato dall’art. 131-bis CP (“Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto”). Trattasi, invero, di istituto al quale non può riconoscersi il carattere di principio di diritto “comune”, atteso che la sua applicazione nell’ordinamento penalistico è condizionata non solo da una definizione dettagliata delle circostanze in cui l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità (comma 2) e il comportamento dell’autore può dirsi abituale (comma 3), ma anche dalla enunciazione dei limiti edittali dei reati per i quali la punibilità può essere esclusa (comma 1) e delle modalità di determinazione degli stessi limiti di pena (comma 4). L’adattamento dell’istituto in questione all’ordinamento sportivo comporterebbe la creazione di regole applicative ad hoc da parte del giudice sportivo, che sono invece riservate agli organi federali cui è attribuita la potestà di produzione del diritto.
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 38/CFA/2022-2023/E
Presidente: Lipari
Relatore: Marchese
Riferimenti normativi: art. 131-bis CP