Giudizio e responsabilità disciplinare – applicazione delle sanzioni – circostanze attenuanti – circostanza elemento costitutivo dell’illecito - art. 13, comma 1, lett. d) CGS – non è applicabile

Con riguardo alla circostanza attenuante prevista dall’art. 13, comma 1, lettera d), CGS, ai sensi degli artt. 61, comma 1, e 62, comma 1, CP, le circostanze comuni - sia aggravanti, sia attenuanti - non possono trovare applicazione allorquando siano elementi “costitutivi” dell’illecito (nel caso di specie è stata esclusa la possibilità di applicare la circostanza attenuante di “aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale”, in quanto il substrato fattuale di tale circostanza inerisce agli stessi compiti e doveri che incombono sui Tecnici e che vanno osservati anche laddove la relativa attività venga svolta in assenza di tesseramento, comportando -in caso contrario- l’elevazione di un’ulteriore contestazione a carico del trasgressore.)

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 38/CFA/2022-2023/F

Presidente: Lipari

Relatore: Marchese

Riferimenti normativi: art. 13, comma 2, C.G.S.; art. 61, comma 1 CP e art. 62, comma 1 CP;

Articoli

  1. La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze:
  2. a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui;
  3. b) aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l'evento, unitamente all'azione o omissione del responsabile;
  4. c) aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio;
  5. d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
  6. e) aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari.
  7. Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione.
  8. In ogni caso, la riduzione della sanzione viene estesa anche alla società responsabile ai sensi dell'art. 6; laddove sia stata la società responsabile ad elidere o attenuare, ai sensi del comma 1, lettera c), le conseguenze dell'illecito ovvero a riparare il danno, solo la società beneficerà della circostanza attenuante.

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