Contributo per l’accesso alla giustizia sportiva - art. 48 CGS – accoglimento parziale del reclamo – violazione commessa in ambito professionistico – restituzione - impossibilità

Ai sensi dell’art. 48, comma 6, CGS non è consentita la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, pur in presenza di un accoglimento parziale del reclamo, allorché una delle violazioni è stata commessa in ambito professionistico.

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 38/CFA/2022-2023/H

Presidente: Lipari

Relatore: Marchese

Riferimenti normativi: art. 48, comma 6, CGS;

Articoli

1. A parziale copertura dei costi di gestione della giustizia sportiva, il Consiglio federale determina annualmente la misura del contributo.
2. I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all'organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice.
3. Il versamento deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico o altra forma equipollente, da inviarsi all’organo di giustizia sportiva con le stesse modalità previste per il ricorso o il reclamo.
4. Non è previsto il versamento di alcun contributo da parte del Procuratore federale e dagli altri organi federali.
5. I contributi sono incamerati indipendentemente dall'esito del giudizio, salvo quanto previsto dal comma 6.
6. I contributi dei giudizi accolti, anche parzialmente, proposti in ambito della LND e del Settore per l'attività giovanile e scolastica, sono restituiti.

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