Sistema delle Licenze Nazionali - Campionato Professionistico di Serie C - CU n. 253/A del 21.05.2021 - obbligazioni alternative – liberazione dagli obblighi - prova dell’impossibilità ad adempiere anche alle obbligazioni alternativamente previste - necessità
Ai sensi del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – capo A), n. 1), lett. e) e lett. f), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2021/2022, pubblicato con CU n. 253/A del 21.05.2021, l’obbligo previsto si ritiene, in alternativa, rispettato qualora: - la società richiedente la Licenza Nazionale, abbia precedentemente acquisito o acquisisca, entro il termine dell’1 febbraio 2022, il titolo sportivo o partecipazioni di controllo di una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione e la stessa abbia almeno 20 calciatrici tesserate nell’età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini; - la società richiedente la Licenza Nazionale, concluda, entro il termine dell’1 febbraio 2022, un accordo di collaborazione, con una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione, con sede nella stessa regione, che abbia almeno 20 calciatrici tesserate nell’età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini (lett. e citata); - la società richiedente la Licenza Nazionale, abbia precedentemente acquisito o acquisisca, entro il termine dell’1 febbraio 2022, il titolo sportivo o partecipazioni di controllo di una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione e la stessa partecipi al Campionato Under 15; - la società richiedente la Licenza Nazionale, concluda, entro il termine dell’1 febbraio 2022, un accordo di collaborazione, con una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione, con sede nella stessa regione, che partecipi al Campionato Under 15. (lett. f). Al riguardo, gli impegni assunti al momento della sottoscrizione sono da inquadrare giuridicamente nella categoria delle obbligazioni alternative. Queste ultime, a differenza delle obbligazioni facoltative, prevedono diverse possibilità di adempimento così che, là dove una di queste divenga impossibile prima che il debitore abbia effettuato la sua scelta (1286 c.c.), non ne consegue la liberazione del debitore medesimo che resta pertanto tenuto ad eseguire l'altra prestazione (1288 c.c.), come chiarito dal noto brocardo “Duae res, vel plures, sunt in obligatione, una autem in solutione”; diversa è, invece, l’ipotesi di obbligazione facoltativa, per la quale l'impossibilità dell’unica prestazione prevista estingue l'obbligazione e libera il debitore che non è tenuto a porre in essere le prestazioni facoltativamente previste. Pertanto gli onerati – al fine di essere dichiarati sciolti dai propri obblighi – devono fornire la prova dell’impossibilità ad adempiere anche alle obbligazioni alternativamente previste nelle citate disposizioni.
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 39/CFA/2022-2023/A
Presidente: Mezzacapo
Relatore: Caso