Giudizio e responsabilità disciplinare – art. 16 d. lgs. n. 39/2021 - condanna in via definitiva per taluni reati – sanzioni disciplinari – mancata attuazione FIGC
L’art. 16 del d. lgs. n. 39/2021, stabilisce: “1. Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite, sentito il parere del CONI, devono redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Le linee guida vengono elaborate con validità quadriennale sulla base delle caratteristiche delle diverse Associazioni e delle Società sportive e delle persone tesserate. […] 5. I regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite devono prevedere sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti di cui al capo II del titolo I, libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies 609-undecies del codice penale.”. All’art. 16 non è stata data ancora attuazione nell’ordinamento della FIGC e la mancata iniziativa del legislatore federale non può essere superata con una operazione interpretativa che sarebbe eccessivamente disinvolta.
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 39/CFA/2023-2024/E
Presidente: Torsello
Relatore: Castiglia
Riferimenti normativi: art. 16 d. lgs. n. 39/2021