Giudizio e responsabilità disciplinare - art. 6, comma 2, CGS - responsabilità oggettiva – riguarda ogni violazione dei soggetti che rappresentano o appartengono a società affiliate alla Federazione – presupposto della connessione tra la condotta illecita e la società - ratio

La responsabilità oggettiva è disciplinata dal vigente Codice di Giustizia Sportiva all’art. 6, comma 2, secondo cui “la società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2”. La disposizione non permette margini di interpretazioni; è una disposizione precettiva e vale per ogni violazione commessa dai soggetti che rappresentano o appartengono a società affiliate alla FIGC. L’unica scriminante per la non applicabilità è prevista dall’art. 7) del Codice di giustizia sportiva il quale stabilisce che “al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto”, che concerne l’adozione di un modello organizzativo da parte della società e non le caratteristiche della condotta posta in essere dal tesserato. La responsabilità oggettiva ha come unico presupposto l’elemento di connessione tra la condotta illecita e la società, e cioè il rapporto di tesseramento e risponde all’ esigenza di tutela dei terzi e di indurre le società sportive a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari ad evitare l’accadimento di certi fatti. E’ in altri termini manifestazione peculiare ed insopprimibile dell’ordinamento sportivo e ne rappresenta un architrave giacché l’impiego del modello della responsabilità oggettiva addebitabile - pur in difetto del criterio di collegamento rappresentato dal dolo e dalla colpa o di quello connesso alla concreta (i.e. processuale) possibilità di perseguire e/o punire il suo autore materiale - è volto ad assicurare la salvaguardia delle finalità istituzionali dello sport e contestualmente impedire che determinati eventi rimangano, quantomeno sotto il profilo disciplinare, privi di conseguenza.

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 3/CFA/2020-2021/A

Presidente: Mazzoni

Relatore: Ausiello

Riferimenti normativi: art. 6, comma 2, CGS;

Articoli

  1. La società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali.
  2. La società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2.
  3. Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime.
  4. La società risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta dell'intervento della Forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.
  5. La società si presume responsabile degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio da persone che non rientrano tra i soggetti di cui all'art. 2 e che non hanno alcun rapporto con la società. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito.

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